Diritti Connessi

28/05/2010 16:33 #48377 da
Risposta da al topic Re: Diritti Connessi
Ciao Morpheus,

purtroppo stai confondendo una situazione soggettiva (che va analizzata in base agli elementi presi in considerazione e che ha valore solo tra le parti in causa) con quanto attualmente in vigore come norme.
Ribadisco la Cassazione ha sancito che la sola mancanza del bollino non può essere elemento di "non autenticità" del prodotto (esempio un disco originale dal quale è caduto il bollino) ma l'obbligo del contrassegno è previsto e regolamentato dal DPCM 31/2009 appena appena pubblicato il 06.04.2009.
La licenza tipo quella DJ sopperisce alla copia privata ma non al possesso dell'originale, tra i cui elementi distintivi c'è il contrassegno.

Altra confusione è quella tra quanto previsto al Titolo I ed il Titolo II della Legge 633/41.
E' vero che non si capisce chiaramente che i soggetti titolari dei diversi diritti possono anche non farsi rappresentare dalla SIAE ma non per questo bisogna interpretare che la SIAE sia l'unico soggetto deputato alla riscossione.

Per quanto riguarda i "diritti connessi" di cui al Titolo II, il regolamento d'attuazione prevede chiaramente la possibilità di accordi tra le parti oltre al fatto che la stessa SCF che ne tutela alcuni (sicuramente non il 90% degli aventi diritto) ha stipulato convenzioni e contratti diversi.
Per maggiori informazioni chiedere alle associazioni che hanno sottoscritto convenzioni con SCF sul come hanno fatto a quantificare il dovuto.

Non voglio convincerti.
Ma nei casi di interpretazione, quello con più elementi ovvi ha sicuramente più possibilità di passare in sede Giuridica.


Per quanto riguardo la liberatoria mi riferisco esclusivamente ai diritti di cui al Titolo II in quanto non penso proprio che possa esserci una volontaria decisione a rinunciare al diritto d'autore.
Poi non lo considero nemmeno giusto. Il diritto d'autore va tutelato e pagato per lo sfruttamento commerciale da parte di terzi proprio perchè fornisce elementi oggettivi di guadagno.

Mentre i diritti connessi, PER ME, non hanno lo stesso valore in quanto chi lavora per/su un'opera tutelata dal diritto d'autore può ben contrattare il compenso in sede di materia del lavoro.
Cosa succederebbe se il disegnatore di un'auto vorrebbe i diritti connessi da tutti coloro che l'hanno comprata e l'utilizzano?




Cosa ne pensate di un registro dei brani rilasciati con liberatoria?

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28/05/2010 17:31 - 28/05/2010 17:45 #48379 da Morpheus
Risposta da Morpheus al topic Re: Diritti Connessi
;D Non potrai convincemi, sono troppo sicuro di ciò che dico.

La Cassazione ha ribadito ciò che evidente ma io sto parlando dei soggetti obbligati all'apposizione del bollino e le radio NON sono soggetti obbligati se il bollino è riferito ad un loro acquisto.

L'art. 181bis ci dice:

Art. 181-bis

1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci p immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro......

definendo così i soggetti obbligati all'apposizione. La radio che non pone i propri acquisti in commercio o li cede in uso a qualunque titolo, non è soggetto chiamato all'apposizione del bollino o della dichiarazione sostitutiva anche quando quei cd se li compra in America dove circolano legittimaente in quanto originali o autorizzati e da dove possono girare legittimamente in tutto il mondo.
Non ho ben capito cosa intendi che la licenza tipo DJ sopperisce alla copia privata ma la copia non non viene sopperita da nulla perché in quanto eccezione non ha bisogno di nessuna autorizzazione.
Il DJ che fa copie dei propri dischi per il suo lavoro, lo fa nel pieno rispetto della norma, quelle copie che fa sono le cosidette "copie private" che tra le tante, sono esantete dall'apposizione del bollino proprio perché non vengono poste in circolazione ne cedute, esattamente come le copie tecniche della radio. Non hanno bisogno ne di autorizzazione ne di essere bollinate.
Tieni anche presente che la copia privata si fa grazie al possesso dell'originale (che non vuol dire che lo devi conservare per la vita) o attraverso l'accesso all'opera il quale accesso è cosa del tutto astratta e inbollinabile.
Il mio discorso è perciò, incentrato sul "soggetto obbligato" e non sulla mancanza o meno del bollino in un supporto evidentemente originale.

Certo anch'io quando dico che le liberatorie vanno nella giusta direzione mi riferisco alle pretese degli innominabili

Questo è il passaggio della sentenza della Cassazione Amministrativa, mi pare chiaro che fin tanto esista l'art. 180 e seguenti, gli innominabili hanno da prentendere dalla siae e non dagli utenti. Se vuoi poi ti faccio l'esempio dei locali i quali se fosse vero che quei due diritti possono andare separatamente, sarebbero tutti locali abusivi in quanto mancanti di un requisito essenzile per la loro licenza commerciale.

Dacci un occhio, se hai tempo:

"...  9. Le doglianze in tal modo prospettate sia dalla SIAE che dal Ministero per i beni e le attività culturali sono infondate e devono, di conseguenza essere rigettate. Deve, di conseguenza essere confermata la pronuncia di primo grado, con le precisazioni di seguito esposte.

In proposito, il Collegio non ritiene necessario ripercorrere – come hanno fatto le Amministrazioni appellanti - le nozioni di diritto di autore e di diritti connessi, e le loro vicende legislative, apparendo sia le une che le altre sufficientemente chiare e definite.

Acquista, invece, rilievo decisivo, ai fini della soluzione della questione, il riferimento al d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 419 sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, il cui art. 7 detta una specifica disposizione sulla società italiana autori ed editori.

L’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 419 del 1999, nell’indicare, al comma 1, le funzioni proprie della SIAE, richiama non solo l’esercizio delle “attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio di diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la riproduzione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate” (art. 7, comma 1, lett. a), ma anche la necessità di assicurare “la migliore tutela dei diritti di cui alla lett. a) nell’ambito della società dell’informazione” (art. 7, comma 1, lett. c).

Il successivo comma 3 precisa, poi, che l’ente esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e che lo stesso “può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in ragione di convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati” (art. 7, comma 3); il comma 4 demanda l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente allo statuto, che “assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell’ente”, (art. 7, comma 4); l’art. 7, comma 6 dispone che “la SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi”; l’art. 7, comma 7, precisa, infine, che “la gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi si uniforma ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all’approvazione del Ministro vigilante”.

Tale essendo il quadro normativo nel quale si inserisce la fattispecie in esame, appare evidente che, contrariamente a quanto sostanzialmente, affermano sia la SIAE che il Ministero, quelle relative ai diritti connessi non sono funzioni secondarie e in qualche modo aggiuntive, ma funzioni istituzionali della SIAE.

A tale esito pare necessario pervenire non soltanto in relazione all’ampiezza della formula di cui all’art. 7, comma 1, lett. c, ma anche e soprattutto in considerazione dal disposto dell’art. 7, comma 6.

La norma, infatti, contrapponendo la “gestione relativa alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi” alla “gestione relativa agli ulteriori servizi” evidenzia con chiarezza che la prima è la gestione delle attività istituzionali della SIAE e che essa è comprensiva della gestione della tutela dei diritti connessi. La stessa norma, richiamando unitariamente la tutela dei diritti di autore e dei diritti connessi e prevedendo per essi una gestione unitaria, di cui va assicurata la separazione contabile rispetto alla gestione degli “ulteriori servizi”, (art. 7, comma 6), evidenzia con chiarezza che le funzioni relative ai diritti connessi non rientrano tra quelle che vengono dall’ente aggiuntivamente svolte, anche in regime di convenzione, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d. lgs. n. 419 del 1999....
"
Ultima Modifica 28/05/2010 17:45 da .

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28/05/2010 18:31 #48386 da
Risposta da al topic Re: Diritti Connessi
Ciao Morpheus,

sarò lieto di leggere l'intera motivazione se mi fornisci il numero.

Purtroppo l'errore di parecchie interpretazioni è estrapolare le parti del discorso dai presupposti ovvero i motivi del contendere.
Fermo restando che tale sentenza ha valore tra le parti mentre potrebbe essere disattesa in altre sentenze.

Poi se non leggo male mi sembra una Corte d' Appello e non Cassazione.


Per i locali, non conosco il contratto SIAE ma a naso mi sembra che ci sia differenza per le diffusioni live e quelle con supporti di cui è responsabile l'utilizzatore e non il Titolare del locale che deve dotarsi del permesso oltre che dell'agibilità?. (Non parliamone dell'agibilità)

Rimane inderogabile: i bollini o equivalenti sono necessari su tutti i supporti originali che possono essere dati in licenza in Italia.
Mi spieghi come puoi far valere, in caso di controlli, il contratto SIAE se il supporto estero non ha alcun riferimento alla stessa e quindi potrebbe risultare un prodotto irregolare?
Le copie possono essere senza bollino se hai il contratto (radio), la licenza (DJ), il permesso (locale) ma sempre dimostrando il reale e legale posseso di tutti gli originali.

Ciao

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28/05/2010 19:13 - 28/05/2010 19:19 #48390 da Morpheus
Risposta da Morpheus al topic Re: Diritti Connessi
La sentenza è la 4440 del Consiglio di Stato (2003 se non ricordo male)che è considerata la Cassazione dell'amministrativo. Dopo il consiglio di Stato non c'è altro.
l'ho estrapolata perché la sostanza non è interessante, beghe interne loro quando la SIAE doveva ancora fare vagliare il proprio STatuto dalla giustizia amministrativa. Oggi la SIAE è ancora ente ma economico (dal 2007) ciò le permette per lo Statuto appunto, di saltare TAR e seguenti.
L'ho estrapolata perché quel passaggio entra nel principio della legge (quegli art. sono la copia carbone dell'art.180), perché ci dicono quali compiti istituzionali deve rispettare la SIAE in quanto ente pubblico. Come ripartisce poi i diritti tra i suoi iscritti è affare loro, anoi utenti interessa zero, se non a livello di curiosità.

Per i locali: faccio riferimento a loro per cercare di speigare come il rilascio della licenza SIAE, il suo incasso siano compiti di natura istituzionale, rientrano perciò in un ambito "amministrativo" e non civile come, i vari contratti.
I locali per ottenere la loro licenza commercaile (quella rilasciatadai comuni) debbono presentare una serie di presupposti a cui faranno seguito la sussistenza di requisiti.
Uno dei requisiti richiesti pena la non validità della licenza e, quindi, la determinazione di un'attività abusiva, è il rispetto della legge 633/41 che si concretizza con l'esistenza del "Permesso SIAE" il quale è "obbligato" dal fatto che in sede di presentazione dei presupposti, il locale deve produrre una "Dichiarazione di Inizio Attività" della SIAE. Un volta era addirittura un "Nulla Osta".
Un locale perciò che volesse anche, in ipotesi, far ballare solo CC, deve, per effetto del processo amministrativo dove la SIAE e la 633/41 proteggono TUTTI i diritti degli autori, produrre quella DIA e possedere il permesso SIAE (che in questo caso lo definiremo speciale e a zero proventi).

Nel processo amministrativo c'è solo la SIAE quale ente "delegato" per quanto interessa quell'attività (ma è così anche per le radio, la sostanza intendo), così come per l'antimafia c'è la Questura, per il rispetto della 447 c'è il parere dell'ARPA, per l'antincendio i Vigili del Fuoco e via di questo passo.
L'SCF ma nessun altro soggetto incaricato alla riscossione dei diritti connessi, può far parte del processo amministrativo della licenza del locale. Questo perché, come detto dal Consigliodi Stato e ribadito ma decine di TAR, la SIAE per la legalità dell'attività svolta, è l'unica che rende "vera" (legale) l'attività dell'utente che l'ha richiesta.

Se esistesse, nella legge, questa doppia visione, dove la mancanza di uno dei diritti fanno dell'utente un pirata, tutti i locali in Italia sarebbero abusivi.
Così non è perché quella licenza SIAE, da sola soddisfa tutti i diritti presi in considerazione. L'utente pagandola, per suo conto, opera nella più completa legalità e perciò egli, non deve più nulla a nessuno.
Quello che succede dopo, per la gestione dei proventi e l'amministrazione delle ripartizioni è cosa che all'utente non interessa ne può essere chiamato in causa per la mancanza di un presunto vanto di un signore privato.

Per il bollino: magari mi son spiegato male, e non me ne meraviglio visto che anch'io, scrivo tra un lavoro e l'latro e di questo me ne scuso ma, come detto, se la stiamo parlando di un acquisto (e non di importazione) di una radio che usa quel CD o quel file per fare ascoltare l'opera ai suoi ascoltatori, essendo quel supporto perfettamente legale, non deve apporre niente di niente. SE acquisci una licenza per usi diversi dai suoi, se quella licenza dice che egli può "rivendere"  il supporto o porlo in distribuzione o cederlo ad altri  aqualsiasi titolo allora, dovrà prima apporre il bollino. ma questo NON è ciò che fa la radio qualndo trasmette un brano da un suo disco.

Non è vero che le copie possono essere senza bollino se hai la licenza DJ (per il DJ, ovviamente) primo perché ilDJ quelle copie se le può fare senza richiedere nessuna licenza (art. 71-sexies e seguenti), secondo perché quelle copie sono personali e nascono per non poter essere mai messe in circolazione ne cedute anessuno, come accade per le copie della radio, la quale, dopo l'uso, deve addirittura distruggerle.

Le copie personali o private o lavaro del DJ, non vanno autorizzate (lo sono già nelle legge) ne debbono essere bollinate(perché non debbono andare in giro in nessun modo). lo stesso vale per laradio.

I compensi derivanti da questa attività della copia personale, che assolvono in via patrimoniale il diritto di tutti ad essere rincompensati è assolto dall'equo compenso inserito nel prezzo del supporto (più altri) che pagano i produttori o importatori dei supporti vergini (e il resto), che sonoincassati dalla SIAE che li ripartisce al 50% agli autori e il 50% ai produttori i quali a loro volta, divino 50 e 50 tra loro stessi e gli arysiti interpreti.

Per i locali, invece, non essendo persone fische ne aziende di radiodiffusione non possono effettuare alcuna copia dei loro dischi, di nessun tipo a meno che non siano autorizzati dal produttote titolare del disco che si vuole copiare (riprodurre) e questo accade per effetto dell'art. 72.
Queste copie dovranno essere bollinate e avranno due autorizzazioni una all'art. 72 (la riproduzione del disco) e la solita dell'art. 13 (il diritto di riproduzione principale che è resta delll'autore) quella che si definisce come licenza di riproduzione meccanica
Ultima Modifica 28/05/2010 19:19 da .

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28/05/2010 22:00 #48394 da
Risposta da al topic Re: Diritti Connessi


trovo cmq improponibile non programmare le novità, è un embargo inaccettabile per chi ascolta. Ho incontrato diversi discografici nelle ultime ore, rassegnati della situazione, ma cmq decisi a combattere fino in fondo la battaglia : ormai il fronte SCF - etichette tutelate è abbastanza compatto (alla faccia di chi dice il contrario in giro per il web e su certi organi di informazione). Ho incontrato anche alcuni artisti di etichette tutelate SCF: dispiaciuti ma anche loro piuttosto arrabbiati con le radio.... Tra le righe tutti si aspettano che le nazionali RAI e KISS KISS (non coinvolte nella querelle) sappiano cogliere questa opportunità, così come le locali.


Io invece mi permetto di dissentire pacificamente  :D (si vede il mio bandierone bianco??)  :D
Se non sbaglio SCF impone il pagamento del diritto connesso semplicemente per un discorso imprenditoriale della serie: "tu utilizzi le opere da me tutelate quindi paghi".
Non vedo cosa ci sia di male da parte delle Radio nell'invertire il discorso: "tu Scf NON mi fai pagare il diritto connesso perchè io promuovo i tuoi brani e ringraziami che non ti chiedo nulla per ogni passaggio del brano...
Anche vedendola dal punto di vista dell'ascoltatore perchè dovrei considerarla un "embargo"? La colpa è della Radio così come di Scf se la musica non viene trasmessa, è solamente questione di punti di vista. Se Scf credesse così tanto nelle proprie produzioni allora a me verrebbe da pensare che, diritti connessi o meno, cercherei di far promuovere le produzioni musicali...
Forse ci stiamo scordando che qui principalmente il problema è uno soltanto: I SOLDI!
I discografici e gli artisti vogliono più soldi, mi sembra che la cosa sia chiara e che il nocciolo della questione sia questo, poi naturalmente non possono essere così espliciti altrimenti la cosa risulta troppo "brutale"...
Dall'altro lato... le Radio non sono disposte a farsi rosicchiare altre fette del proprio fatturato...
Se la verità sta nel mezzo... come lo quantifichiamo?

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  • primaradio napoli
  • Autore
28/05/2010 23:09 - 29/05/2010 11:27 #48395 da primaradio napoli
Risposta da primaradio napoli al topic Re: Diritti Connessi
Ragazzi...complimenti per le dissertazioni. Finalmente un post civile e costruttivo. Quello che mi aspettavo di leggere.

Ad ogni modo sul piano più pratico ed in parole povere, ritengo, che la cosa sia abbastanza semplice.

Se la radio è in possesso del cd fisico con tanto di bollino ne fa copia tecnica per uso interno è assolutamente in regola se paga il diritti d'autore alla SIAE e non ha l'obbligo di corrispondere alcun diritto connesso in quanto non pone in commercializzazione la eventuale copia.
Pertanto non è tenuta a pagare alcun ché.
Ciò premesso, invece, può rivendicare a pieno titolo un compenso se ritiene di fare promozione ad una opera ad esempio 5 passaggi in un solo giorno al posto di 1 sola messa in onda.

L'introduzione del concetto di rinuncia e di manleva contro la messa in onda la trovo interessante per sgonfiare le pretese degli innominabili per toglier loro il terreno che stanno e intendono continuare a calpestare.
Erego, se gli sfili il connesso il millantato 90% scende e non avranno a che pretendere.
Bisogna che questo concetto lo capiscano anche gli editori con la "e" minuscola facendo fronte comune perche contro questi signori nessuno è indenne fino a quando non saranno messi ko.
Ultima Modifica 29/05/2010 11:27 da .

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29/05/2010 08:32 #48398 da Morpheus
Risposta da Morpheus al topic Re: Diritti Connessi
ciao mirko, solo qualche piccola precisazione utile magari per la forma visto che la sostanza di ciò che dici è chiara.
L'innominabile non può imporre nulla, quel compenso è previsto dalla legge dall'art. 73. E' suo diritto riceverlo e ripartirlo con gli artisti/esecutori che hanno partecipato al suo disco.
L'innominabile di cui sopra non tutela nessuno ma rappresenta i produttori per quelle questioni. Le opere sono di "pertinenza" della SIAE, l'innominabile si occupa del disco.

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29/05/2010 13:30 #48405 da
Risposta da al topic Re: Diritti Connessi
Ciao Morpheus,

o sbirciato la decisione del Consiglio di Stato 4440/2003 che è anche presente sul sito della SIAE.

Non ho voglia di leggermela questo weekend (40 pagine) ma ad occhio mi sembra non pertinente con il caso degli utilizzatori in quanto, se non ho letto male, le parti sono: la stessa SIAE con un suo regolamento interno, Suoi iscritti e il Ministero dei beni culturali.
I ricorsi si riferivano a rapporti interni e alla pertinenza o meno delle modifiche del regolamento SIAE.

E' vero che il CdS è l'ultimo grado amministrativo.

Ma la giurisprudenza con la Cassazione e la Corte Costituzionale potrebbe far modificare qualsiasi legge compresa la 633/41.

Intanto puoi convenire o meno ma resta in vigore il Titolo II della 633/41 che distingue chiaramente tra diritto d'autore e "diritti ad esso connessi".

Su questa distinzione SCF è nata e ci mangia ma chiaramente non dice o almeno non ho trovato quale percentuale dei supporti detiene.
Il 90% del mercato cosa significa? Mica si paga chi vende di più. Si paga la percentuale di opere per le quali hanno il mandato rispetto al totale degli aventi diritto.
Chiedete a qualche associazione se sanno quale sia questa percentuale rispetto al Totale Degli Aventi Diritto
Mi fanno scompisciare dal ridere (fino a piangere) quando chiedo l'esatta determinazione del bene/servizio fornito a fronte della richiesta economica.

Chi vuole partecipare alla stesura di un registro dei brani rilasciati con liberatoria?

Sareste interessati a costituire un associazione "LIBERI BRANI? Pagando unica tassa solo alla SIAE?

C'è bisogno di una organizzazione che parta dalle opere iscritte in SIAE e poi via via si crea un registro FREE "diritti connessi" o quantomeno contenuti nella percentuale del diritto d'autore.

Vi va l'idea?

Buona domenica a tutti


P.S.: ma le radio associate AEranti hanno avuto qualche dritta dai loro rappresentanti circa la querelle in corso? Troppo impegnati nel RADIOTV forum?


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29/05/2010 14:39 #48407 da Morpheus
Risposta da Morpheus al topic Re: Diritti Connessi
Certo PaneL, lo anche detto la sentenza in quanto tale è "roba loro" ma ho anche detto che la parte riportata va oltre, enuncia cioè quali sono i diveri istituzionali della SIAE, perciò certo che i diritti connessi e d'autoe sono diversi ma è anche vero che l'art. 73 non è un vero diritto come lo è, ad esempio quello dell'art. 13 e del 16 o anche del 72 ma è "solo" un compenso che i produttori hanno diritto a ricevere.
Come potrai leggere, il CdS dice che tra i compiti istituzionali della SIAE c'è anche qullo relativo ai diritti connessi e lo dice qui:
"Tale essendo il quadro normativo nel quale si inserisce la fattispecie in esame, appare evidente che, contrariamente a quanto sostanzialmente, affermano sia la SIAE che il Ministero, quelle relative ai diritti connessi non sono funzioni secondarie e in qualche modo aggiuntive, ma funzioni istituzionali della SIAE.
......
La norma, infatti, contrapponendo la “gestione relativa alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi” alla “gestione relativa agli ulteriori servizi” evidenzia con chiarezza che la prima è la gestione delle attività istituzionali della SIAE e che essa è comprensiva della gestione della tutela dei diritti connessi. La stessa norma, richiamando unitariamente la tutela dei diritti di autore e dei diritti connessi e prevedendo per essi una gestione unitaria, di cui va assicurata la separazione contabile rispetto alla gestione degli “ulteriori servizi”, (art. 7, comma 6), evidenzia con chiarezza che le funzioni relative ai diritti connessi non rientrano tra quelle che vengono dall’ente aggiuntivamente svolte, anche in regime di convenzione, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d. lgs. n. 419 del 1999....
"

da cui si può ben evincere che i Permessi che solo la SIAE rilascia a chi debba svolgere attività che coinvolga lo sfruttamento economico dei diritti (tra cui le radio e le discoteche più gli altri indicati all'art. 180) e  l'incasso relativo dei proventi sono sufficienti perché contengono già tutto quello che serve relativamente all'attività svolta dall'utente. LO stesso art. ci dice anche che la ripartizione di questi proventi avviene sempre solo tramite la SIAE che come visto è relativa ai diritti d'autore ed anche ai connessi. Una volta entratiin possesso dei connessi attraverso questo processo di tipo amministrativo, i produttori hanno l'obbligo di gestire il loro connesso anche verso gli artisti/interpreti (IMAIE).

Mai si dice, perché così non può essere che i produttori possano aribitrariamente assumere compiti propri della siae (rilascio licenze, incasso e ripartizione) andando come stanno facendo a "batter cassa" attraverso il loro innominabile rappresentante, direttamente dagli autenti. Ne possono tantomeno affermare che, l'utente non avendo sottoscritto la loro licenza (che l'art. 73 NON prevede) è perseguibile penalmente per avere "evaso" i diritti connessi o meglio IL solo diritto connesso dell'art. 73 perché, prceduralmente, quel compenso è dentro ai proventi derivanti dalla licenza SIAE e null'altro.

Ciò nonostante, come ho già detto trovo geniale questa cosa delle liberatorie e cercherò di sostenerla per quanto mi sarà possibile attivandomipresso i miei (pochi) contatti, case discografiche cioè e artisti.

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  • John
29/05/2010 15:34 #48409 da John
Risposta da John al topic Re: Diritti Connessi
...qualcuno ha notato che nella dichiarazione per il r.o.c. che scade il prossimo 31/7 (ma è così già da tempo) bisogna inserire i contratti stipulati con siae e scf? Ci sarà un motivo? ???

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29/05/2010 17:56 #48410 da Morpheus
Risposta da Morpheus al topic Re: Diritti Connessi
dipende da cosa intendi per bisogna... è possibile vederne una? C'è un modello da scaricare e consultare?

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  • John
29/05/2010 20:17 #48413 da John
Risposta da John al topic Re: Diritti Connessi

dipende da cosa intendi per bisogna... è possibile vederne una? C'è un modello da scaricare e consultare?


scusa, c'è l'obbligo di farlo da anni...

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