LE EMITTENTI HANNO DIRITTO "ANCHE" A PERCEPIRE DIRITTI CONNESSI

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06 Sep 2006 16:14 #18938 by Morpheus
;D sei pure spiritoso/a perchè tu ce l'hai?

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06 Sep 2006 17:28 #18940 by
E piantala Morpheus o come te chiami... se hai qualcosa da dire a Assoradio/a, diglielo in pvt... non creare polemiche inutili. Io concordo con Assoradio e anzi vorrei sapere di più, ma scriverò in pvt senza scocciare nessuno.
Lynux

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06 Sep 2006 18:24 - 06 Sep 2006 18:50 #18942 by Morpheus
beh, lynux o come ti chiami ma questa è una discussione pubblica o no? Si può esprimere un parere senz sentirsi dire che non è motivato o altre stranezze oppure è vietato?
fammi capire magari hai ragione....
e cmq volendo essere propositivo la mia opione è dubitativa rispetto a quanto dice assoradio perchè il citato art. 79 del capo II della legge non parla di diritti connessi derivanti dall'uso ma solo del diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione la ritrasmissione delle proprie emissioni, fatti salvi i diritti di una lunga lista.
Il COMPENSO detto diritto connesso che si dovrebbe incassare dalla siae e che arriva dallle licenze per certi usi è scritto al numero 73 ma non riguarda le radio.
Il citato art 79 dice che le radio hanno diritto di:
CAPO II
Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva

Art. 79

1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione; di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro;
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.

2. I soggetti di cui al comma 1hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.

4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.

5. La durata dei diritti di cui al comma I è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.

In nessun caso si parla che le radio abbiano diritto ad un compenso perchè un negozio accende la radio, cosa che invece troviamo per altri motivi all'art.73 dove i produttori, cito:
Art. 73

1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.


Questa è, visto che sei interessato, la mia opinione che come quella di alcuni altri ritiene sia un compenso che le radio non possano pretendere. Tutto qui, sarà forse un caso che, a che ne so, nessuna radio abbia mai avanzato tale richiesta o alla siae o attraverso un procedimento legale?
Last edit: 06 Sep 2006 18:50 by .

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06 Sep 2006 19:04 #18943 by
Scusa ma non la penso come te, e poi ha scritto assoradio che anche prima della legge sulle radio della cassazione non si poteva e se nessuno faceva qualcosa anche oggi non si poteva fare radio privata. E' la stessa cosa adesso per siae. Se nessuno fa niente ? Eh, certo, se qualcuno fa sempre quello che dice tanto è inutile sai quanti se ne andranno anche prima di pensarci. Poi scusa se altri vogliono fà stà cosa, fagliela fare, tanto tu non ci potresti fare niente perche non hai una radio. Per me io voglio vedere la siae che paga le radio, così facciamo per una volta all'incontrario.
Lynux

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06 Sep 2006 19:14 #18944 by
Sono dello stesso avviso di linux. Se no qualcuno mi spieghi il significato di questa frase riportata dal Morphy:

[glow=red,2,300]I soggetti di cui al comma 1hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni[/glow]

buone trasmissioni a tutti

Lisa Fabiani - Radionotizie

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06 Sep 2006 19:23 #18945 by Morpheus
Linux, guarda che mai mi sogno di dire o anche solo pensare "non fare quella cosa", se la volete fare fatela, ci mancherebbe qui si discute unicamente. Io come te ho pagato anni e anni di siae ed anch'io vorrei vedere il contrario, sempre ammesso ci sia la base legale per poterlo fare. Sul diritto connesso dell'art 73, esistono già sentenze e le cito solo ed unicamente per sottolineare il comportamento della SIAE che pur nel torto fa orecchie da mercante.
Resto anch'io in attesa dei pareri sulla frase che è scritta nella norma all'rt. 79 e non semplicente da me riportata.

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07 Sep 2006 08:22 - 07 Sep 2006 08:28 #18949 by
Non penso sia corretto, nè per logica nè per diritto, confondere l'articolo 73 della Legge sul Diritto d'Autore, con l'articolo 79. E circa le sentenze, non si faccia di tutt'erbe un fascio; alcune sono state vinte, altre perse, ma in Italia non funziona come per esempio in America, cioè in Italia per una sentenza che dice bianco, ce ne possono essere su casi analoghi altre cento che dicono nero. L'unica cosa che accomuna articolo 73 e articolo 79 è che essi valgono per le esecuzioni in pubblico. Ma mentre l'articolo 73 tutela l'uso di fonogrammi, cioè di files mp3, e la loro distribuzione, l'art.79 tutela la fissazione delle emissioni delle emittenti, cioè la sintonizzazione quando essa avvenga in pubblico, oltre che la registrazione eventuale delle stesse (che -rispondo a Lisa- è cosa evidentemente diversa dalla fissazione, se il Legislatore nella stessa frase ha ritenuto -di distinguere i due concetti con due diversi termini).
In parole povere, i files mp3 secondo l'articolo 73 non possono essere nè riprodotti in pubblico nè essere diffusi (cioè: messi a disposizione del pubblico), e chi lo fa viola la Legge. Per esempio, si viola la norma allorquando si realizzano programmi radiofonici registrati con musica al loro interno, senza licenza (la siae ne ha una ad hoc che si chiama "licenza multimediale"), e poi questi programmi vengono messi a disposizione delle emittenti attraverso server, cd rom, o altri supporti e altri veicoli diffusivi. Per utilizzare musica in questi "programmi" registrati, è necessario averne licenza.
Diversamente, le emittenti radiofoniche dotate di licenza siae, possono (art. 21 L. 223/90) farsi ripetere da altre emittenti, realizzando delle "reti locali". Questo è il caso -appunto- di fissazione delle emissioni, cioè l'emittente "figlia" si può collegare alla emittente "madre" e ripeterla in diretta, appunto perchè viene autorizzata da quest'ultima a fissare le sue emissioni e a riprodurle simultaneamente attraverso diffusione.
In questo caso, un'altra Legge (come ho detto la Legge 223/90, art. 21) è preposta al governo di tali utilizzi, e non ha a che fare con la siae, visto che chi rilascia l'autorizzazione è il Ministero delle Comunicazioni.
Analogamente, se lo stesso soggetto possiede più emittenti, come me, può collegarle tutte fra di loro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19 comma 2 della Legge 223/90. In tal caso questo soggetto pagherà -quanto a "minimi garantiti" una sola licenza a siae e scf, che saranno tenute a rilasciare per due radio dello stesso soggetto, due licenze, ma con lo stesso numero di licenza e nome dell'emittente diverso. Questo poi è logico, se pensate che tanto, alla fine dell'anno, in base al fatturato realizzato con tutte le diverse radio, quello stesso soggetto pagherà un unico conguaglio sulla base del
proprio unico bilancio societario.
Ricambio il saluto e l'augurio di "buone trasmissioni a tutti".
Roberto de Marinis - Staff Assoradio
Last edit: 07 Sep 2006 08:28 by .

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07 Sep 2006 09:06 #18950 by Morpheus
carissimo Roberto mi pare di averlo detto, forse lo avrei dovuto sottolineare o grassettare? Lo faccio ora.
Ho citato le sentenze sui diritti connessi (che sono all'articolo 73) non perchè le confondessi con i diritti dell'articolo 79 ma, e sottolineo e grassetto: solo ed unicamente per sottolineare il comportamento della SIAE che pur nel torto fa orecchie da mercante. In altre parole era come dire: "attraverso le sentenze, guardiamo a come si comporta la SIAE quando è chiamata a rispondere di doveri che le derivano dal procedimento amministrativo. La SIAE, in questo caso o in quest'altro caso, pur risulatando nel torto , ha tenuto e continua a tenere questo comportamento".
Era cioè un chiedere la vostra attenzione sul COMPORTAMENTO della siae e non sulle norme.

se per te "fissazione" e sinonimo di "sintoniazione", beh prendo atto anche se non convengo ...
mi piacerebbe poi sapere cosa intenti, con un esempio terra terra, per "riproduzione in pubblico" perchè, a rischio di frainterti, mi pare che la normativa non parli di questa strana cosa e se ne parla, forse intende una specifica attività.

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07 Sep 2006 09:29 #18951 by
gentile morpheus, ti faccio notare che questa cosa l'hai riportata tu:

[glow=red,2,300]di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;[/glow]

La frase è una parte dell'articolo 79 della LDA, per la precisione la seconda parte dell'articolo 1 lettera a). Questo significa che, come affermiamo anche noi: "Coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni".

E penso che non ci voglia traduzione simultanea. La "riproduzione diretta delle fissazioni delle proprie emissioni" è esattamente quello che dico io.

Spero di essere stato chiaro, poi ciascuno la pensi come meglio crede. Lascerebbe tuttavia perplessi se una simile e chiara definizione dovesse divenire oggetto di opinione, atteso che l'opinione, pur libera, rispettabile ed esprimibile da chiunque, è riferibile a un fatto, una situazione, una notizia. Non certo a una frase che esprime una norma, la quale in quanto tale va applicata, e non opinata giuridicamente.

Cordialmente

Roberto de Marinis - Staff Assoradio

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07 Sep 2006 09:43 #18952 by
Concordo con questo:

In parole povere, i files mp3 secondo l'articolo 73 non possono essere nè riprodotti in pubblico nè essere diffusi (cioè: messi a disposizione del pubblico), e chi lo fa viola la Legge. Per esempio, si viola la norma allorquando si realizzano programmi radiofonici registrati con musica al loro interno, senza licenza (la siae ne ha una ad hoc che si chiama "licenza multimediale"), e poi questi programmi vengono messi a disposizione delle emittenti attraverso server, cd rom, o altri supporti e altri veicoli diffusivi. Per utilizzare musica in questi "programmi" registrati, è necessario averne licenza.

Noi infatti -pur regolarmente in possesso di testata, roc, eccetera- distribuiamo solo files di voce in bianco, senza musica.
Chi fa programmi con musica dentro e li distribuisce a mezzo server, necessita della licenza multimediale citata da Assoradio. Non basta la licenza siae o scf che danno "per la radiodiffusione" e non per la condivisione di files mp3.

Concordo anche con la storia della fissazione delle emissione, e ringrazio per la spiegazione che chiedevo circa quella frase che ho indicato.

Ciao e buone trasmissioni a tutti.

Lisa Fabiani - Radionotizie

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07 Sep 2006 09:58 #18953 by
si è vero, quella frase che dice assoradio chiarisce bene tutto, grazie

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07 Sep 2006 11:16 - 07 Sep 2006 11:57 #18954 by Morpheus
esatto lynux, pardon volevo dire Roberto, autorizzare la  "riproduzione" e
che cos'è una riproduzione?
Se sto alla normativa, e dove devo andare a cercare sennò, per riproduzione s'intende quella attività di fissazione dell'opera su supporto. Per dirla banalmente è l'autorizzazione a "fare della tua trasmissione" dei dischi o analoghi.
e cosa c'entra autorizzare con avere diritto ad un compenso per l'uso?
Oltretutto, in quanto compenso va determinato, tale determinazione non trova riscontro da nessuna parte.
non vedo poi, cosa c'entrino dcon questo le trasmissioni che si producono per le radio, con la radio come indicata nella stessa norma (art 79) se produci trasmissioni per la radio può non voler dire che sei "esercente l'esercizio radiofonico"
CAra Lisa l'art 73 parla del diritto ad un compenso per l'uso non è un divieto o il diritto ad autorizzare, semmai è l'art 72 che dice che il produttore a diritto ad autorizzare la riproduzione che non è il "fare ascoltare".
Last edit: 07 Sep 2006 11:57 by .

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