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Lungi da me fare il bastian contrario, che non è nel mio stile anche se amo comunque discutere le cose fino in fondo, credo che anche Morpheus sia molto documentato e che nessuno di noi abbia la verità in tasca, visto che mi sembra che nessuno abbia sposato in pieno né la vostra tesi, né la sua, e che solo Angelo sappia a questo punto - grazie agli uni e all'altro - che se vuole fornire programmi a più radio deve avere una licenza SIAE. Il resto è - appunto - opinabile.Certo, tutto è opinabile. Se poi si vuole opinare a tutti i costi, è opinabile anche che ci sia da opinare qualcosa....
JF - Staff Assoradio
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A chiusura di questa bella e certo costruttiva discussione, vi segnalo quanto segue:
"Il diritto di diffusione, infatti, è il diritto che si esplica se si fa uso dei mezzi di comunicazione a distanza e comprende l’utilizzo di strumenti come "il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi…". La formula di chiusura "mezzi analoghi" ci consente di ritenere che Internet possa essere ricompreso nelle prescrizioni relative al diritto in questione. Per diffusione, è necessario precisare che si intende il far ascoltare la musica da un sito a chi è connesso allo stesso: altra cosa è consentire il prelievo di musica dal proprio sito. Questo diritto sembra poter essere ricondotto nella generica previsione di diritto di utilizzazione ex art. 12 comma 2 oppure ad un combinato fra il diritto di diffusione e quello di riproduzione (ex art.13). Difatti quest’ultimo consiste proprio nell’avere diritto alla moltiplicazione in copie dell’opera e dunque nella sua fissazione su supporto materiale, che in questo caso sarebbe – nella maggior parte dei casi – l’hard disk dell’utente.
Pertanto si può affermare che, se viene costruito un sito e mediante questo viene reso possibile ‘scaricare’ della musica senza che gli autori abbiano concesso le necessarie autorizzazioni, si può incorrere nelle sanzioni civili e penali che prevede la legge, rispettivamente negli artt. 156 e ss. e 171 e ss. LDA. Dunque colui che vede danneggiati i propri diritti può – mediante decreto del giudice - interdirne la violazione e dunque nel caso in questione può ottenere la rimozione dei file da scaricare. Inoltre colui che ha compiuto tale azione può andare incontro ad una condanna in sede penale con il pagamento di una multa da lire 100.000 a lire 4.000.000.
Se inoltre le suddette condotte vengono tenute per fini di lucro si può cadere nei rigori dell’art.171-ter, che, secondo la nuova formulazione punisce, nel punto b) colui che, per il predetto fine, abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
A questo proposito va ricordata l’introduzione in via sperimentale da parte della SIAE di una licenza multimediale. Coloro che la sottoscrivono hanno diritto a ‘riprodurre’ nella banca dati del provider utilizzato, le opere del repertorio musicale tutelato dalla SIAE; hanno diritto a ‘diffondere’ tali opere presso il pubblico di utenti Internet; hanno infine il diritto di ‘utilizzare’ le opere musicali – ai sensi dell’art.12 – cioè di concedere le opere mediante prelievo agli utenti che intendono scaricarle.
Perché la licenza sia concessa e perché le attività anzidette siano praticabili va corrisposta una somma di denaro forfetaria (secondo varie modalità) per il caricamento dei file e per la diffusione, e inoltre dei pagamenti per ciascun brano in caso di offerta al pubblico dei file; con differenziazioni di prezzo se la diffusione ed il prelievo avviene a titolo gratuito od oneroso.
Restano salvi i diritti morali spettanti agli autori dei brani che vengono tutelati in forza dell’impegno da parte del contraente ad indicare negli spazi visivi del suo sito il titolo, gli autori, gli editori e gli artisti interpreti o esecutori di ogni opera musicale utilizzata."
Da: www.interlex.it/copyright/rinaldi1.htm
Anche questo, ovviamente, benchè provenga da www.interlex.it , è opinabile.
Un saluto a tutti.
JF - Staff Assoradio
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E' appunto quel che dicevo io: "Il dj trae il proprio guadagno dallo stipendio della discoteca". ...
Da ultimo faccio presente che in Italia, con l'ordinamento attuale, non ti tipo anglosassone, 10 o 100 o 1000 sentenze non fanno giurisprudenza. Cosa ben diversa è una pronuncia di Cassazione, ma qui non mi pare sia il caso.
Roberto - Staff Assoradio
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Ma vale la pena ?
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