Credo Jenny che si possa andare oltre le soli voci non in tutti i casi naturalmente.
se, e ribadisco se ;D .... la "produzione" è relativa alla propria prestazione professionale (e ci può stare anche la musica senza alcun problema e senza quella strana "menata" del "dover dimostrare di averla ricevuta da "originale" (roba che non sta ne in cielo ne in terra)), a quella resta ed il supporto fonografico non viene ceduto e/o è stato prodotto per terzi, non c'è bisogno di alcuna "licenza", perchè il diritto d'autore non si è palesato (diciamo così). Verrà successivamente con la radiodiffusione e sarà obbligo dell'utilizzatore/radio essere in regola, nel caso, invece, la radio fosse sprovvista di licenza, allora, sì, il dj/speaker rischia la denuncia con relative pesche.
Cerco di spiegarmi con un esempio terra terra. se io semplice dj, sono impiegato o comunque intrattengo un rapporto di lavoro presso una emittente o una discoteca e per motivi di mia organizzazione di lavoro "registro" su un cd o su un file o su quello che mi pare la mia prestazione, compresa di musica, che poi, in questa forma differita, sarà messa in onda, non succerderà nulla. O meglio non dovrebbe succedere anche se sono conscio del fatto che la gdf o chi per loro mica li fanno sti ragionamenti. Li faranno, ahinoi, i giudici, che archivieranno o assolveranno per fatti che non costituiscono reato.
Perchè dico ciò?
Anzitutto la "riproduzione" non è avvenuta, o meglio ce ne stata una fatta dal dj che però la tiene per se e non ne fa oggetto di lucro ne nell'atto di rala ne con la cessione del fonogramma. Questa è la classica "riproduzione personale" o altresì detta "copia privata".
Non c'è condivisione perchè, come detto non viene posta alla disponibilità di nessuno o anche di un circolo chiuso di persone.
La radiodiffusione poi, avviene ma cade sotto la responsabilità della radio che infatti è regolarmente autorizzata dalla SIAE.
Potrebbe pure accadere che il dj usi dei masterizzati anche scaricati da internet ed anche, mettiamo il caso limite, scaricati attraverso programmi di p2p e con questi potrebbe produrre per la radio un supporto per la programmazione differita, non sarebbe responsabile del fonogramma che ne esce perchè della radio (lui svolgerebbe la mansione tecnica ed artistica, sarebbe come dire "incaricato alla riproduzione" e non l'utilizzatore diretto della stessa).
La radio è autorizzata dalla LDA a produrre queste copie (copia per motivi tecnici) senza ulteriori licenze men che meno quella buffa della scf, a patto che siano funzionali alla radiodiffusione e vengano poi distrutte o cancellate dopo l'uso.
La giurisprudenza, a mio parere, sull'uso personale è chiara e lo ha già detto con questa massima, la cosa importante è, secondo me, sapere bene distinguere i confini della responsabilità:
Un caro saluto a tutti
''" L'area della illiceità penale in tema di diritto d'autore, e in particolare per quanto concerne le fattispecie previste dall'art. 171 ter l. n. 633 del 1941, è delimitata dal legislatore, con riferimento alle condotte di duplicare abusivamente, diffondere in pubblico abusivamente e far ascoltare in pubblico abusivamente, nel senso che le stesse devono essere realizzate per fine di lucro e non per uso personale ".
''Tribunale Milano, 1 ottobre 2002
Foro ambrosiano 2002, 521 ''''