DI NUOVO RICHIESTA DI SOLDI ALLE WEBRADIO.. FPM = SCF??

10/05/2012 10:20 - 10/05/2012 10:22 #64510 da
Queste sono cose che già sappiamo (errata corrige art.73 art.73 bis), non stiamo intepretando la 633 o partecipando la solito contest su "chi ha studiato meglio", ma uscire dal "buio" legislativo (webcaster) e dalla "paura" dei diritti, tirando fuori la testa attraverso un'associazione "vera"!!

se la SIAE non incassa il connesso (che poi è quello che sta facendo da una decina d'anni a questa parte) lo STATO può attraverso un apposito decreto incaricare altra società.

Non dimenticarti, la Corte dei Conti, la Commissione Europea etc., i mezzi per incaricare la Siae a riscuotere l' "equo compenso" ci sono, certo se  i webcaster restano nei forum a discutere su quanto siano belli i loro "flussi", iscrivendosi a fantomatiche associazioni, tutto questo non accadrà mai!!!  

Questo decreto non esiste ergo la SIAE continua ad essere l'unica a mungere... pardon fungere da "esattore" per i diritti (tutti) verso gli utenti. Nessun altro

non dimenticare l' S.C.F. che raccoglie il 96% dei produttori discografici e le altre società che sono nate e nasceranno, per la riscossione dei diritti connessi, dopo il decreto sulle liberalizzazioni altra confusione.

Che la SIAE sia inefficiente è acclarato dai fatti. Per incassare 100 ne spende 127. In UK, per esempio, l'utente paga meno di tariffa diritti (che da noi è stabilita dal Governo su suggerimento della SIAE e che ammonta intorno al 10%), ha un sistema molto più efficiente che garantisce agli aventi diritto maggiori introiti.


di esempi ne possiamo fare 1000 ...

Voglia di....
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10/05/2012 10:24 #64511 da
Ritornando all'argomento principale della discussione, l'email della FPM è opera dell'SCF

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10/05/2012 11:35 #64513 da Morpheus
Ma sostanzialmente sono d'accordo con te Voglia, diciamo che se facessimo l'ipotesi di una associazione di webcaster, andremmo a differire sugli obbiettivi.

La riscossioni dei diritti connessi (che poi è il diritto connesso dell'art. 73 e 73-bis quello che fino al 2000 abbiamo pagato perché compreso nei proventi riscossi dalla SIAE) non può avvenire direttamente all'utente.
E' l'amministrazione dei diritti che è, per legge, in mano ai produttori i quali la ripartiscono verso la Nuova Imaie. Col decreto liberalizzazioni, si "spezza" questo percorso ma nulla cambia (al momento) nel procedimento che porta l'utente a pagare dei "proventi" solo verso la SIAE.

E' l'art. 180 che stabilisce ciò, non certo altri. Per cui il fatto che SCF rappresenti il 96% dei aventi diritto connesso per poco a che vedere con il presunto "potere" di autorizzare la diffusione (cito solo questo) o comunicazione al pubblico perché quello è un diritto dell'autore che può gestire SOLO la SIAE. L'uso della registrazione è, appunto, connesso al diritto principale e non essere oggetto di un'altra ulteriore licenza visto che l'articolo che lo regola è solo il diritto ad un compenso compreso nei proiventi pagati per l'utilizzo del diritto principale.

Posto qui un breve estratto di una sentenza, giusto per chiarire.
www.altalex.com/index.php?idnot=7005
Diffusione di opere: compenso SIAE ricomprende diritto d’autore e diritti connessi
Tribunale di Salerno, sez.riesame, ordinanza 16.02.2004 n° 7

"Orbene, è noto che la SIAE e cioè la Società Italiana Autori ed Editori (Siae) ha natura di ente pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell’ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.p., ente esponenziale di detti interessi affidati alla sua tutela (e quindi legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo penale e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per violazione della normativa sul diritto di autore, giacché a tali violazioni segue spesso un danno economico diretto; Cass. Pen., Sez. II 27.09.1995, n.3886, Dencevirale). La natura giuridica ed i compiti e funzioni della SIAE sono indicate nell’art. 7 D. L.vo n. 419/99 come modificato dal Decreto L.vo 09/04/2003 n. 68; in particolare, si tratta di un ente pubblico a base associativa che esercita attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta od indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate (oltre ad altre funzioni, quali la cura dei registri di cui all’art. 103 L. n. 663/41 e la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) suelencati nell’ambito della società dell’informazione nonché la protezione lo sviluppo delle opere dell’ingegno). Orbene, è evidente che laddove sia l’opera dell’ingegno – e quindi il diritto morale di autore – che i titolari dei diritti di sfruttamento economico e tra questi la diffusione e quindi lo strumento di diffusione – come nel caso delle industrie discografiche che riproducono su fonogrammi l’opera e la distribuiscono – sono affidati alla tutela della SIAE, è a questa che sono devoluti i relativi compensi per lo sfruttamento economico, successivamente da ripartire con le modalità e nelle percentuali previste dalla legge. Ai sensi dell’art. 54 comma 1 legge 05.02.1992 n. 93 come modificata dal decreto Lgvo. n.68/2003, i compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori ai sensi degli artt. 73 comma 1, 73 octies comma 2 L. 633/1941 sono versati ad apposito ente – I.M.A.I.E. – da parte dei produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, con le modalità stabilite nei commi successivi.

A fronte di tale ragguaglio normativo, ritiene il Tribunale che rispetto all’emittente radiofonica che trasmetta legittimamente – in base a licenza SIAE con il versamento dei dovuti compensi – riproduzioni fonografiche di opere che rientrano nella sfera di tutela demandata alla SIAE stessa, non possa farsi luogo a distinzione tra compensi dovuti per i diritti di autore e quelli per i diritti connessi in quanto i compensi comprendono entrambi; i diversi diritti che spettano agli interpreti ed esecutori sono dovuti dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria.

E’ da precisare che nel caso in esame, l’emittente radiofonica della S. risulta esercitare in modo del tutto legittimo le proprie trasmissioni, atteso che la stessa è titolare di concessione per la radiodiffusione sonora del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dell’ 01.03.1994 n.903843. Sotto il diverso profilo dell’oggetto delle radiotrasmissioni e del diritto di autore, l’emittente risulta anche titolare di autorizzazione della SIAE n. 1/2001 con la quale la Società autorizzava l’emittente radiofonica a diffondere via radio nella propria area il repertorio di opere musicali tutelate, con o senza parole, assegnate alla Sezione Musica della SIAE e affidate alla tutela della Siae stessa dai suoi soci, iscritti, mandanti e da società di autori od enti similari stranieri; la licenza comprende la radiodiffusione mediante dischi, nastri o latri supporti analoghi nonché la radiodiffusione delle esecuzioni dal vivo comunque effettuate nonché la registrazione delle suddette opere su nastro, filo o analogo supporto, anche se solo ai fini delle proprie diffusioni radiofoniche differite o per le repliche. La licenza descrive poi anche le modalità e le percentuali di pagamento dei compensi dovuti per l’utilizzazione del repertorio musicale."


PS: ecerto che lo sappiamo da dove arriva, è tutta una grande famiglia :)

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10/05/2012 15:01 - 10/05/2012 15:05 #64515 da
Ma sostanzialmente sono d'accordo con te Voglia, diciamo che se facessimo l'ipotesi di una associazione di webcaster, andremmo a differire sugli obbiettivi.

Ecco il punto: OBBIETTIVI. Per te sono (sintesi):........

La riscossioni dei diritti connessi (che poi è il diritto connesso dell'art. 73 e 73-bis quello che fino al 2000 abbiamo pagato perché compreso nei proventi riscossi dalla SIAE) non può avvenire direttamente all'utente.

Concordo come già espresso

E' l'amministrazione dei diritti che è, per legge, in mano ai produttori i quali la ripartiscono verso la Nuova Imaie.


Dalla notte dei tempi, sono stati siglati degli accordi.

Col decreto liberalizzazioni, si "spezza" questo percorso ma nulla cambia (al momento) nel procedimento che porta l'utente a pagare dei "proventi" solo verso la SIAE.

Per il diritto d'autore nulla, tutto resta uguale, purtroppo.

E' l'art. 180 che stabilisce ciò, non certo altri. Per cui il fatto che SCF rappresenti il 96% dei aventi diritto connesso per poco a che vedere con il presunto "potere" di autorizzare la diffusione (cito solo questo) o comunicazione al pubblico perché quello è un diritto dell'autore che può gestire SOLO la SIAE.

Ma ciò che moltiplica la sofferenza dei webcaster è il diritto connesso, ora in mano alla Scf, ma con il decreto Monti sulle liberalizzazioni, altri soggetti potranno esercire tale diritto, portando coloro che diffondono al pubblico (webcaster/broadcaster etc.) a sottoscrivere "N" licenze, stiamo rasentando la follia.

L'uso della registrazione è, appunto, connesso al diritto principale e non essere oggetto di un'altra ulteriore licenza visto che l'articolo che lo regola è solo il diritto ad un compenso compreso nei proiventi pagati per l'utilizzo del diritto principale.

Stai dando ragione alle mie "quattro righe" precedenti.

Posto qui un breve estratto di una sentenza, giusto per chiarire.
www.altalex.com/index.php?idnot=7005
Diffusione di opere: compenso SIAE ricomprende diritto d’autore e diritti connessi
Tribunale di Salerno, sez.riesame, ordinanza 16.02.2004 n° 7


Conosco bene questa sentenza, ma essendoci libera concorrenza per la gestione dei diritti connessi, nel 2007 l'SCF si avvale di questa della Cassazione (N.b.:il presisdente è..it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Vitalone)

www.scfitalia.it/pdf/sentenza_massima.pdf

ILLECITA LA CONDOTTA DEL SOGGETTO CHE ABBIA TRASCURATO DI
REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE RELATIVAMENTE AI DIRITTI
SPETTANTI AI PRODUTTORI FONOGRAFICI
Corte di Cassazione, Sezione III penale, Sentenza 8 giugno 2007 – 13 luglio 2007 n. 27074
(Presidente Vitalone; Relatore Sensini; Pm Passacantando)
LA MASSIMA
? Diritto d’autore - Diritti connessi – Principio “di non interferenza” – Protezione
autonoma e distinta.
Occorre distinguere tra i diritti riconosciuti in capo all’autore delle opere, ovvero il
diritto d’autore, ed altri diritti di cui sono titolari soggetti diversi, tra i quali rientrano i
produttori fonografici, ovvero i diritti connessi. Tra i due diritti è stabilito il principio
“di non interferenza”, secondo cui su un’opera possono insistere più diritti distinti, ad
esempio - con riferimento all’opera musicale  - il diritto dell’autore, quello
dell’esecutore e quello del produttore del supporto meccanico e fonografico che
l’opera stessa riproduce.  Sussiste, conseguentemente,  autonomia e distinta tutela
legislativa nei loro confronti.
? Assolvimento da parte di emittente radiofonica dei soli oneri derivanti dal diritto
d’autore  - Mancata regolarizzazione della propria posizione relativamente ai
diritti spettanti ai produttori fonografici - Esclusività S.I.A.E. anche nell’attività
di intermediazione per l’esercizio dei diritti connessi  - Insussistenza  - Illiceità
della condotta del soggetto che abbia trascurato di regolarizzare la propria
posizione relativamente ai diritti spettanti ai produttori fonografici.
Le attività di intermediazione dei diritti connessi sono in regime di libera concorrenza
ed i titolari dei relativi diritti possono decidere di agire o individualmente o
collettivamente, per il tramite di enti collecting (come la SCF) ovvero hanno facoltà di
demandare la tutela di quei diritti alla SIAE che agirà in tal caso in base ad apposite
convenzioni con altre società o soggetti costituiti per amministrare questi diritti (SCF,
AFI, IMAIE, etc.).
Infatti, la SIAE non agisce in regime di monopolio per la gestione e la riscossione dei
diritti connessi (salva l’ipotesi di cui all’art. 180  bis  L.D.A.) e, versando, i diritti
(d’autore) alla SIAE non vengono contestualmente assolti anche i pagamenti relativi ai
compensi spettanti ai produttori discografici ed agli artisti interpreti ed esecutori per la
diffusione radiotelevisiva delle loro registrazioni.

L’attività  di intermediazione esclusiva svolta dalla SIAE investe esclusivamente
l’esercizio dei diritti spettanti agli autori e  – per quanto riguarda i diritti connessi  –
l’unico caso di affidamento esclusivo in capo alla S.I.A.E. si rinviene nella previsione
dell’art. 180 bis L.D.A., secondo cui i titolari di diritti d’autore ed i detentori di diritti 2
connessi esercitano il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo
esclusivamente attraverso la S.I.A.E.
Conseguentemente, la condotta del soggetto che abbia trascurato di regolarizzare la
propria posizione relativamente ai diritti spettanti ai produttori fonografici  integra il
reato di cui all’art. 171 ter LDA ed è punibile penalmente.
? Diritto del produttore fonografico di riproduzione del fonogramma - Necessità di
specifica autorizzazione per la diffusione via radio dei fonogrammi - Fine di lucro
- Fattispecie.  
Tra i diritti vantati dal produttore fonografico  rientra quello sulla  riproduzione del
fonogramma. Laddove un’emittente radiofonica riproduca brani musicali in assenza di
regolamentazione dei rapporti con i soggetti titolari dei diritti connessi si viene a
configurare la condotta abusiva,  presupposto dell’attività penalmente rilevante,  ai
sensi dell’art. 171 ter lett. a) L.D.A.
Ad integrare il  fine di lucro, è sufficiente  quell’utilità economica che deriva
all’emittente radiofonica dall’attività pubblicitaria svolta, sia che la musica riprodotta
accompagni direttamente gli spot, sia che costituisca solo un intermezzo tra una
pubblicità e l’altra, non richiedendosi la prova di un fine di vantaggi economicamente
rilevanti.

Voglia di....
Ultima Modifica 10/05/2012 15:05 da .

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10/05/2012 15:56 - 10/05/2012 16:19 #64516 da Morpheus
Scusami Voglia, la "riproduzione" è la copia che è altra cosa dall'uso del supporto o registrazione più in generale.

Diritto di riproduzione = "diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo;"

Diritto di esecuzione = diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera: cioè il diritto di presentare l’ opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate;

Diritto di Diffusione = diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);

Oltretutto, le radio FM classiche che ottengono la licenza dalla SIAE per la "diffusione" (mediante radio, il broadcast) hanno dentro al licenza stessa l'autorizzazione a "copiare/registrare/riprodurre" per motivi esclusi tecnici, l'opera da radiodiffondere perché il diritto di riproduzione è un diritto dell'autore e la legge stessa (la 633/41) permette la "copia tecnica" senza nessuna autorizzazione. Diverso il discorso per le web radio (dove per altro, nella licenza stessa, esiste la stessa facoltà) che non sono attività di radiodiffusione nel senso classico del termine.

Le licenze comunque prevedono che la diffusione/comunicazione avvenga grazie al supporto del produttore, sono cioè già autorizzate all'uso per il quale è riconosciuto il famoso compenso dell'art. 73 e 73-bis. Il 72 è il diritto esclusivo del produttore di AUTORIZZARE la copia (RIPRODUZIONE) del PROPRIO disco.

Quella sentenza di Cassazione, presieduta da Vitalone, oltre che essere di carattere penale (che poco c'entra con questo ragionamento che è più pertinente all'amministrativo), riguarda la copia e cioè l'articolo 72.

Quando è stata emessa non esisteva il "libero mercato", cosa di questi giorni. L'art. 180 è tuttora valido e valido è quanto già descritto dal Consiglio di Stato sulla "composizione dei proventi" che l'utente versa alla SIAE. E' la SIAE che li deve incassare dall'utente e la SCF se li vuole lì li va a prendere. SE poi si mette d'accordo diversamente PRIVATAMENTE con soggetti come RAI, MEDIASET etc... beh, ognuno è libero. CIò non vuol dire che se io radio trasmetto e pago la mia licenza SIAE non sono in regola con le licenze, perché è solo una quello che la legge mi impone.
Nel processo amministrativo delle autorizzazioni dei locali di spettacolo, per esempio, l'ex nulla osta (oggi solo DIA) richiesto per
l'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa, è quello della SIAE e nessun altro, perché allo stato non esiste nessun altro soeggetto incaricato dalla Stato, nessun ente pubblico.

Inoltre sembra anche piuttosto sballata come sentenza perché il 171-ter prevede che perché vi sia il reato si concretizzino due comportamenti, quello per USO NON PERSONALE e a SCOPO DI LUCRO. Una webradio personale perciò, senza finalità lucrativa avrebbe la strada spianata a copiare tutto ciò che gli pare senza commettere reato e se andiamo a guardare quanto scritto da anni nella Giurisprudenza, forse neppure la radio commerciale commette un reato, perché il lucro deve essere diretto, cosa che non accade per gli scopi tecnici di una radio. DEl resto la legge, quando parla di copia tecnica della radio, non prevede la'pposizione del bollino il quale va sui supporti destinati al "lucro".

EDIT: aggiungo sempre che i miei ricordi siano esatti, quella sentenza è relativa ad un ordine di dissequestro del materiale di una radio di Reggio Emilia che per il reato di omessa licenza del diritto connesso (che non esiste) era già stata assolta. L'accusa si oppose al dissequestro del materiale e da lì Vitalone . Di "libero mercato" c'è il collecting non il resto, almeno fino a ieri.
Ultima Modifica 10/05/2012 16:19 da .

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10/05/2012 18:18 #64517 da
Certo, infatti i broadcaster, dopo 3 anni ripicche e ostruzionismo, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con Scf. Questa è la realtà, il resto sono teorie, interpretazioni ma nulla che ci riporti al problema principale:

I webcaster amatoriali devono essere sollevati da questi oneri
I webcaster istituzionali e commeciali devono sottoscrivere una licenza unica (diritti d'autore e connessi) con un solo soggetto amministrativo versando l' "equo compenso" in percentuale agli introiti, per permettere la crescita del settore.

....coraggio cos'altro!

Voglia di...

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10/05/2012 19:03 #64518 da Morpheus
;)

abolire il monopolio siae e il bollino per rendere più efficiente il sistema, far pagare meno gli users e rendere un miglior servizio agli aventi diritto. con la traccia che hai segnato.

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04/06/2012 10:12 #64785 da
Eccoci, scusa per la risposta tarda, ma speravo che qualcuno con un po di "fegato" si aggregasse alla discussione, nessuno vuole "Realmente" sovvertire come Morph e me questo sistema balordo?

Voglia di....

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