Leggete e fate girare

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30/01/2011 09:25 #54282 da
Leggete e fate girare è stato creato da
Il web non è una TV
di G. Scorza - AGCOM pubblica la delibera che regola l'iscrizione al ROC e vi include tutti i fornitori di servizi media audiovisivi. Provvedimenti che si intersecano senza chiarezza, infittendo le nebbie nel Paese del tele-comando
Roma - Non c'è pace nel mondo delle web radio e tv che affollano la Rete italiana. Solo qualche settimana fa si era tirato un sospiro di sollievo nell'apprendere che in seno all'Autorità Garante delle Comunicazioni aveva prevalso il buon senso, e che gli operatori più piccoli (quelli con ricavi inferiori ai 100mila euro all'anno) erano stati esclusi dall'ambito di applicazione dei due regolamenti relativi all'attività di fornitura di servizi media audiovisivi in modalità lineare e non lineare e, quindi, dall'obbligo di adempiere alla lunga serie di richieste fatte loro.
Ora, però, altre nubi scure e minacciose - benché meno delle precedenti - sembrano tornare ad addensarsi all'orizzonte.

Nei giorni scorsi, infatti, l'AGCOM ha pubblicato sul proprio sito la Delibera n. 608/10/CONS destinata a modificare la vigente disciplina relativa al Registro unico degli Operatori di Comunicazione (ROC).
L'art. 1 di tale delibera, amplia il novero dei soggetti tenuti ad iscriversi nel ROC, includendovi anche "i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici" ovvero "1) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; 2) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di un catalogo di programmi destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica che possono essere fruiti al momento scelto dall'utente e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati".

Sembra, dunque, in assenza di qualsivoglia deroga o riferimento alle precedenti delibere (606 e 607/2010/CONS) relative alla disciplina dell'attività di web radio e tv, che tutti i soggetti rientranti nella citata definizione di "fornitore di servizio media audiovisivo", indipendentemente da ogni fattore di tipo dimensionale, siano, ora, tenuti ad iscriversi nel registro.

L'unica possibile via per limitare la portata onnicomprensiva della nuova previsione, sembrerebbe far riferimento alla definizione di "servizio media audiovisivo" contenuta nel famigerato Decreto Romani (oggi art. 2, Testo unico dei servizi media audiovisivi) che, espressamente, esclude "i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse".
Si tratta, tuttavia, di una flebile speranza interpretativa.

Per un verso, infatti, la nozione di "attività precipuamente non economica e non in concorrenza con la TV" è tanto ambigua da renderne difficile un utilizzo a scopo chiarificatore e, per altro verso, l'AGCOM, nella nuova delibera, sembrerebbe aver scelto di dettare un'autonoma definizione del concetto di "fornitore di servizio media audiovisivo". Il dubbio che l'Autorità Garante è, a questo punto, chiamata a chiarire con urgenza e se tutti i fornitori di servizi media audiovisivi - anche laddove tali servizi consistano in attività precipuamente non economiche e non in concorrenza con la televisione - sono davvero tenuti ad iscriversi presso il ROC.

Qualora, peraltro, la definizione contenuta nel Decreto Romani possa essere utilizzata per restringere soggettivamente la portata dell'obbligo di iscrizione, starà all'AGCOM chiarire cosa, ai fini dell'obbligo di iscrizione al ROC, debba intendersi per attività precipuamente non economica.
Il riferimento potrebbe essere, ancora una volta, alla soglia di ricavi del fornitore: inferiore o maggiore ai 100mila euro come oggi previsto dai due regolamenti che disciplinano l'attività di fornitura di servizi media audiovisivi.

In assenza di tali chiarimenti e se l'obbligo di registrazione dovesse davvero ritenersi esteso alle migliaia di soggetti che, oggi, hanno "la responsabilità editoriale" di contenuti audiovisivi immessi in Rete, ci si ritroverebbe, di nuovo, di fronte ad un'inutile forma di burocratizzazione dell'attività di informazione online che poco o nulla avrebbe a che vedere con le finalità del Registro unico degli Operatori di Comunicazione. Il registro, infatti, è stato originariamente istituito e pensato per essere un registro delle imprese operanti nel settore della comunicazione con dichiarate finalità di trasparenza connesse, principalmente, all'esigenza di garantire il pluralismo dell'informazione ed il rispetto delle regole antitrust.

Che senso ha, dunque, esigere l'iscrizione nel registro anche di soggetti non imprenditori o imprenditori tanto piccoli da non produrre nessun impatto concreto sulle dinamiche dell'informazione e della comunicazione e, comunque, sul relativo mercato?
Tale obbligo e gli adempimenti connessi al suo rispetto, rischierebbero di scoraggiare tante piccole realtà dal continuare a produrre informazioni e contenuti anche di qualità e, per questa strada, di limitare quello stesso pluralismo dell'informazione che l'Autorità dovrebbe, invece, promuovere e garantire.

Si tratta, d'altro canto, di un problema che si è già ripetutamente posto in occasione delle molteplici iniziative legislative che, negli ultimi anni, hanno, a più riprese, minacciato di estendere l'obbligo di registrazione presso il ROC all'intera blogosfera.

Adempiere all'obbligo di registrazione nel ROC, per il momento, almeno per i più piccoli (sotto i 500 mila euro di ricavi) non comporta alcuno specifico obbligo di pagamento ma richiede, comunque, di farsi carico della compilazione, spedizione ed aggiornamento annuale - anche laddove non intervengano variazioni - di un'imponente quantità di moduli e modelli.

Quel che è peggio e ciò che, ad un tempo, rende più urgente far chiarezza sulla questione, è che ai sensi dell'art. 24 del Regolamento sulla tenuta del registro, l'omessa registrazione da parte di un soggetto tenuto a procedervi, espone tale soggetto al rischio di vedersi irrogare una sanzione amministrativa da uno a duecento milioni di vecchie lire. Davvero troppo per poter serenamente accettare l'idea di vivere nel dubbio e abbastanza per esigere che, sul punto, si faccia chiarezza e che per il futuro si pesino meglio le parole.

È la terza volta, in meno di un anno, che si fa confusione tra web e tv e si commette l'errore - se di errore può ancora parlarsi - di ragionare come se chiunque produca un contenuto audiovisivo e lo diffonda online abbia, per ciò solo, deciso di seguire le orme dei Signori della TV.
Il web non è la TV e benché in Italia, nel Paese del tele-comando, questo sia probabilmente difficile da accettare, si tratta di una realtà della quale è giunto il tempo che, nel Palazzo, ci si faccia carico.

Guido Scorza
Presidente Istituto per le politiche dell'innovazione
www.guidoscorza.it

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31/01/2011 10:38 #54308 da Paolo F.
Risposta da Paolo F. al topic Re: Leggete e fate girare
Io aggiungo:
6)  Sono una micro web-tv/web-radio, devo chiedere l’autorizzazione?
No. L’Autorità ha circoscritto il campo di applicazione del regolamento solo ai professionisti che sono effettivamente provvisti di capacità competitiva, cioè ai soggetti che hanno una soglia minima di ricavi annui derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento) superiore a 100.000 euro.

Controllate le faq su agcom: www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=481

Saluti, Paolo F.

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  • radiosiciliaexpres
31/01/2011 12:43 #54312 da radiosiciliaexpres
Risposta da radiosiciliaexpres al topic Re: Leggete e fate girare
Qualche settimana fa' mi è arrivata un E-mail da parte della REA:

ADEMPIMENTI DI FINE MESE
(Trasmissioni simultanee sul web delle radio e tv locali - Opportunità delle Web di sbarcare sul satellite)

Il Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica (web radio e tv) ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Testo Unico della Radiotelevisione), di cui alla Delibera dell’AGcom 606/10/CONS, all’articolo 9, alle radio e televisioni locali, nazionali, satellitari       
                                                                                                                consente
la ritrasmissione simultanea integrale della programmazione via internet alla condizione che venga effettuata la notifica all’Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni.

Pertanto le emittenti locali che trasmettono i loro programmi anche via internet (web radio e tv) con una semplice comunicazione sono automaticamente autorizzate alla ritrasmissione simultanea senza oneri aggiuntivi al canone di concessione.  Il modello di notifica sarà inviato  gratuitamente alle emittenti in regola con il pagamento delle quote associative 2010 e 2011.

Una importante proposta della REA è stata accolta dall’Autorità con la possibilità, delle web radio e tv  in possesso dell’autorizzazione (commerciali che fatturano più di 100 mila euro) alla diffusione via internet, senza alcun onere, previa notifica da effettuarsi all’AGcom e al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni, la ritrasmissione simultanea integrale dei programmi sulla rete satellitare. Il modello di notifica sarà inviato  gratuitamente alle emittenti interessate associate alla REA

VOLEVO SAPERE SE QUALCUNO POSSIEDE QUEL MODULO da INVIARE?

NOI SIAMO ASSOCIATI AL CONNA :'( :'( :'( :'(

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  • Autore
31/01/2011 15:23 #54315 da
Risposta da al topic Re: Leggete e fate girare
Ciao Radio Sicilia Express,

per correttezza perchè non lo richiedi al CONNA?  :-[

Una cosa gratuita per gli associati non credo debba esserlo per tutti, se poi alla REA sono signori... ;)

Saluti.

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31/01/2011 16:48 #54320 da alvin
Risposta da alvin al topic Re: Leggete e fate girare

Io aggiungo:
6)   Sono una micro web-tv/web-radio, devo chiedere l’autorizzazione?
No. L’Autorità ha circoscritto il campo di applicazione del regolamento solo ai professionisti che sono effettivamente provvisti di capacità competitiva, cioè ai soggetti che hanno una soglia minima di ricavi annui derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento) superiore a 100.000 euro.


Scusate la domanda, ma una webradio può iscriversi comunque al ROC? Se si, cosa comporta l'iscrizione? Ci sono dei benefici che può trarre una webradio?

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  • radiosiciliaexpres
31/01/2011 20:57 #54325 da radiosiciliaexpres
Risposta da radiosiciliaexpres al topic Re: Leggete e fate girare

Ciao Radio Sicilia Express,

per correttezza perchè non lo richiedi al CONNA?  :-[

Una cosa gratuita per gli associati non credo debba esserlo per tutti, se poi alla REA sono signori... ;)

Saluti.


Infatti ci avevo pensato...... :D :D :D :D :D

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