Raccomandata Ministero Delle Comunicazioni!!!

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18/01/2008 10:55 #28124 da
Domanda... Nessuno di voi ha ricevuto una raccomandata in questi giorni da parte del Ministero delle Comunicazioni con la richiesta di pagamento di canoni arretrati a partire dal 1994? Se si come vi state muovendo?
Grazie

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18/01/2008 18:29 - 18/01/2008 18:32 #28128 da PLATIMUN

Domanda... Nessuno di voi ha ricevuto una raccomandata in questi giorni da parte del Ministero delle Comunicazioni con la richiesta di pagamento di canoni arretrati a partire dal 1994? Se si come vi state muovendo?
Grazie


A me manca il 2004 2005 2006 da pagare lunedì sentiro' al telefono la responsabile del settore contributi ho 7 gg di tempo dalla raccomandata per la regolarizzazione dei pagamenti.
Perchè invece non ci mandano i contributi del 2003  e gli altri anni  invece di chiederci i canoni ? Ciao
PLATIMUN
Ultima Modifica 18/01/2008 18:32 da .

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  • studio24
18/01/2008 18:36 #28129 da studio24
SI,  LA STANNO MANDANDO A TUTTI !!  E' ARRIVATA!!!  NOI ABBIAMO RISPOSTO CON RACCOMANDATA DICENDO
CHE ANCORA NON ABBIAMO PERCEPITO LE NOSTRE COMPETENZE MINISTERIALI,  QUINDI APPENA CI VERRANO
LIQUIDATE LE NOSTRE ,   CIO' CHE LORO PRETENDONO SARA'  IN COMPENSAZIONE........E LA PARTITA SI CHIUDE.
NON SO' SE MI SONO SPIEGATO..........  

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  • Autore
18/01/2008 19:58 #28130 da
Non so a voi ma a me hanno kiesto 22.421,00 euro dal 94 al 99. In quel periodo io non avevo concessione ne tantomeno autorizzazione del ministero. La mia radio viveva grazie ad una sospensiva del TAR. Ho contattato l'avvocato e mi ha rassicurato ke risolverà tutto. Lo spero davvero.  :(

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18/01/2008 21:02 #28133 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Raccomandata Ministero Delle Comunicazioni!!!
siiii
è arrivata anche a noi!!! anni 94 e 95, rispettivamente 1.250.000 e 1.500.000 lire
per fortuna ho trovato le ricevute del pagamento... lunedi facciamo un bel fax e speriamo vada tutto bene... :-\ :-\ ;D ;D

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  • studio24
18/01/2008 21:15 #28134 da studio24
NE STANNO PARLANDO ANCHE AL CONNA,,
DATE UN OCCHIATA NELLE ULTIMISSIME  - -    www.conna.it/


CIAO

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  • primaradio napoli
19/01/2008 09:38 #28138 da primaradio napoli
Risposta da primaradio napoli al topic Re: Raccomandata Ministero Delle Comunicazioni!!!
La REA - Radiotelevisioni Europee Associate ha attivato il proprio ufficio legale.
Per info potete scrivere a:  news@reasat.it

Saluti

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20/01/2008 03:24 #28152 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Raccomandata Ministero Delle Comunicazioni!!!
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o

abbiamo riletto con attenzione il prospetto allegato e ci siamo accorti che abbiamo un credito nei confronti del ministero di circa 700 euro!!!! :o :o :o :o :o :o :o per un canone di concessione non dovuto ma pagato ugualmente

come facciamo a riscuotere? ;D ;D ;D ;D ;D ;D una volta tanto.....

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23/01/2008 16:18 - 23/01/2008 16:22 #28215 da
OGGETTO: RICHIESTA DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DI PAGAMENTO DEI CANONI DI CONCESSIONE INEVASI – VERIFICA DA PARTE DELLE EMITTENTI  INTERESSATE DEGLI IMPORTI DOVUTI – IPOTESI DI PRESCRIZIONE DELLA PRETESA MINISTERIALE – COMPENSAZIONE CON GLI IMPORTI DOVUTI ALLE EMITTENTI  PER CONTRIBUTI AI SENSI DEL DM N. 225/02.



Alcune imprese radiofoniche associate ci hanno segnalato di aver ricevuto, nei giorni scorsi, dalla DGSCER del Ministero delle Comunicazioni una richiesta di pagamento dei canoni di concessione inevasi, oltre agli interessi di mora relativi.

Al riguardo evidenziamo quanto segue:



a) il canone di concessione  originariamente doveva essere corrisposto, ai sensi dell’art. 1,comma 3 sexies,
lettera A) del decreto legge n. 407/92, convertito con modificazioni dalla legge n. 482/92, entro il 31 gennaio dell’anno relativo, nelle seguenti misure:

Ø       Emittenti radiofoniche locali commerciali:

-          lire 5.000.000 per la prima provincia comunque servita;

-          lire 1.000.000 per ogni altra provincia comunque servita, fino ad un massimo di lire 15 milioni.

Ø       Emittenti radiofoniche locali comunitarie:

-          lire 1.250.000 per la prima provincia comunque servita:

-          lire 250.000 per ogni altra provincia comunque servita.



b) A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di concessione (a seguito dell’aggiornamento del 14,5% operato dal DM 7 maggio 1997, pubblicato in G.U. del 23 settembre 1997) erano dovuti nelle seguenti misure:

Ø       Emittenti radiofoniche locali commerciali:

-          lire 5.725.000 per la prima provincia  comunque servita;

-          lire 1.145.000 per ogni altra provincia comunque servita fino ad un massimo di lire 17.175.000.

Ø       Emittenti radiofoniche locali comunitarie:

-          lire 1.431.250 per la prima provincia  comunque servita;

-          lire 286.250 per ogni altra provincia comunque servita.



c) Gli importi  di cui sub a) e sub b)  venivano determinati  sulla base delle province indicate nell’allegato B al decreto concessorio, tenendo conto di eventuali  variazioni operate a tale decreto a seguito di acquisti, vendite, modifiche autorizzate, dimissioni o riduzioni di potenza  degli impianti.








Ultima Modifica 23/01/2008 16:22 da .

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23/01/2008 16:23 #28217 da
d) Coloro che  impiegavano non più di quattro trasmettitori (di diffusione), ciascuno di potenza  non superiore a 400 watt  erano esentati  dal pagamento dei canoni (art. 1, comma 3 octies del decreto legge  n. 407/92, convertito con modificazioni dalla legge n. 482/92).



e) L’art. 27, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha quindi modificato con decorrenza  1° gennaio 2000, le modalità  di determinazione  del canone di concessione  e i relativi termini di pagamento. Tale norma prevede, testualmente:

“9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:

a. di un canone annuo pari all’1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b. di un canone annuo pari all’1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.

10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio  pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999.  Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all’articolo 1, comma 6), lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n.249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n.249 del 1997.”



f) Con decreto in data 23 ottobre 2000 del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro delle Finanze  sono state quindi definite le modalità di corresponsione  del canone di concessione come definito al precedente punto e) (si veda al riguardo la nostra circolare n. 55/2000).



g) Con l’entrata in vigore dell’euro, il canone dovuto dalle emittenti radiofoniche locali dal 1° gennaio 2002  continuava ad essere determinato nella misura dell’uno per cento del fatturato, fino ad un massimo di Euro 10.329,14 (pari a Lire 20.000.000).



h) Con delibera n. 170/03/CONS del 21 maggio 2003 pubblicata sulla G.U. del 2 luglio 2003, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha aggiornato i  canoni di concessione dovuti dall’anno 2003 (termine di pagamento  31 ottobre 2003) stabilendo, all’art. 1, testualmente quanto segue:

“1. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale sono tenuti, secondo le modalita' attuative di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 2000, citato nelle premesse, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di 78016 euro se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di 16718 euro se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di 11145 euro se emittente radiofonica locale.”.



i) Con delibera n. 613/06/CONS  del 26 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. n.268 del 17 novembre 2006  (e quindi in data successiva alla data del 31 ottobre 2006 stabilita  per il pagamento del canone 2006) l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha aggiornato  i canoni di concessione dovuti dall’anno 2006, stabilendo, all’art. 1, testualmente quanto segue:

“1.  I  titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione,  pubblica  e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale  e locale, sono tenuti, per il triennio 2006-2008 e secondo le modalita' attuative di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 2000 citato  nelle  premesse,  al  pagamento  di  un  canone  annuo  di concessione:

    a) pari  all'1% del fatturato se emittente televisiva, pubblica privata, in ambito nazionale;

    b) pari all'1% del fatturato fino ad un massimo di:

      Euro 82.952,00 se emittente radiofonica nazionale;

      Euro 17.776,00 se emittente televisiva locale;

      Euro 11.850,00 se emittente radiofonica locale.”

In considerazione che detta delibera, come si è detto, è stata pubblicata ed è entrata, conseguentemente, in vigore dopo il 31 ottobre 2006 vi è incertezza  interpretativa  circa l’effettiva  applicabilità della stessa a decorrere dall’anno 2006.



l) L’art. 3, comma 5 sexies  del decreto legge 30 gennaio 1999 n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, pubblicato in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999 prevede testualmente quanto segue:

“Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di concessione del  presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti  radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, possono essere corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse  pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato  dell’interesse legale. Il Ministero delle Comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati  le modalità e i termini di pagamento.”



m) L’art. 41, comma 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3  (collegato ordinamentale alla finanziaria 2002) pubblicata in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2003, prevede testualmente  quanto segue: “Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva  in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino  debitrici per canoni di concessione per l’esercizio  di attività  di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione  debitoria senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto  da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate  da parte del Ministero delle Comunicazioni, in un’unica  soluzione  se l’importo  è inferiore ad  Euro 5.000,00, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili  di ammontare non inferiore a Euro 2.000,00 con scadenza  a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se  l’importo  è pari o superiore ad Euro 5.000,00”.



n)  Coloro che hanno ottenuto  un provvedimento  giudiziale  (definitivo, ovvero, se provvisorio, non revocato successivamente da alcun altro provvedimento giudiziale) con il quale è stata dichiarata la  non debenza  del canone  preteso dal Ministero  per il periodo intercorrente tra la data di emanazione del decreto di concessione (avvenuta, per lo più, nel corso dell’anno 1994) e la data del materiale rilascio dello stesso (avvenuta, per lo più, nel corso dell’anno 1995) non devono corrispondere  alcunché  per tale periodo (e eventuali  importi corrisposti  al riguardo devono essere decurtati  dagli importi successivamente dovuti).



o) L’art. 4, comma 3 del decreto del Ministro delle Comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225 (Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione  del contributo previsto dall’art. 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti  radiofoniche locali), pubblicato sulla G.U. n. 242 del 15 ottobre 2002, stabilisce  testualmente quanto segue:

“L’avvenuto versamento dei canoni dovuti per l’esercizio  dell’attività di radiodiffusione  sonora costituisce  condizione per l’erogazione del contributo. A tal fine, il Ministero delle Comunicazioni trattiene in pagamento, totale o parziale, le somme di cui le emittenti risultino debitrici  sugli importi da erogare a titolo di contributo. In prima  applicazione, sono ammesse all’erogazione  del contributo anche le emittenti che abbiano controversie  giurisdizionali relative  al pagamento  dei canoni, pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento”.



p) A parere dell’associazione il canone annuale di concessione per la radiodiffusione sonora  si prescrive in cinque anni, ai sensi  dell’art. 2948 n. 4 del codice civile.

Infatti il credito della Pubblica Amministrazione  per tale  canone ha ad oggetto prestazioni periodiche dipendenti  da un’unica “causa debendi” (il decreto concessorio e il successivo atto di assenso alla prosecuzione dell’attività) a carattere continuativo.


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23/01/2008 16:24 - 23/01/2008 16:29 #28218 da
Ne consegue che tale prescrizione  decorra dalle singole scadenze  stabilite dalla legge per effettuare  ogni pagamento  annuale e si perfeziona  in assenza di atti interruttivi della prescrizione  stessa (es. lettere di diffida al pagamento  inoltrate dal Ministero entro cinque anni da  ogni singola scadenza di pagamento).
Riteniamo opportuno che ogni emittente  che abbia ricevuto,  ovvero  riceva in prosieguo,  dal Ministero delle Comunicazioni richiesta di pagamento  di canoni di concessione pregressi:

a) verifichi se l’importo complessivamente richiesto dal Ministero (per capitale e/o interessi) sia o meno  corretto, tenendo conto di tutto quanto sopra illustrato;

b) verifichi se i crediti richiesti per uno o più anni siano o meno  prescritti tenendo conto delle eventuali richieste di pagamento  intervenute negli anni, costituenti atti interruttivi della prescrizione);

c) verifichi  la sussistenza di eventuali crediti vantati  per contributi statali ai sensi del DM 1°ottobre 2002, n. 225  al fine della eventuale  compensazione degli stessi con quanto preteso dal Ministero delle Comunicazioni (infatti devono essere ancora  pagati i contributi relativi agli anni 2003, 2005, 2006 e 2007 e parte di quelli relativi all’anno 2004). Per operare la compensazione, il Ministero dovrà ovviamente  conoscere tutti gli importi  dovuti dall’emittente per canoni di concessione, sicché coloro che non hanno inviato, a  decorrere dall’anno 2000, una o più delle dichiarazioni annuali di cui al DM 23 ottobre 2000 (si veda il precedente punto f) dovranno provvedere al riguardo. In ogni caso  l’associazione ha evidenziato al Ministero l’esigenza di operare la compensazione in tutti i casi previsti dalla normativa.

Sulla base di tali verifiche, ogni  emittente  interessata, dovrà quindi riscontrare  le richieste del Ministero delle Comunicazioni, illustrando la propria posizione  ed evidenziando gli eventuali  importi ritenuti non dovuti.

Stante la complessità della materia è opportuno che per operare  le verifiche  e redigere la risposta  per il Ministero ogni emittente  interessata si faccia assistere dal proprio legale di fiducia.


TROPPO LUNGO?  ;D ;D
Ultima Modifica 23/01/2008 16:29 da .

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  • Autore
31/01/2008 15:39 #28347 da
Ciao Radio Nova! ho letto con molta attenzione la tua ampia spiegazione delle leggi in vigore. Una semplice domanda... Ma un'emittente radiofonica locale a carattere comunitario paga come tassa annuale 82,25 euro e come canone annuo???? le emittenti comunitarie locali sono di proprietà di associazioni no profit senza scopo di lucro... da ke fatturato prendono il famoso 1% se è pari a zero???
Grazie mille

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