abolito registro ministeriale programmi ?

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15 Sep 2005 14:59 #12377 by
spero solo che non sia un "CONNIATA" ;D

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  • sasa
15 Sep 2005 17:26 #12378 by sasa

14 settembre 2005
SEMBREREBBE ...
Il Testo Unico della radiotelevisione prevede all'articolo 54 tutta una serie di abrogazioni di articoli di legge anche se norme vessatorie e palesemente incostituzionali continuano però ad imperversare: come prevedevamo le modifiche apportate riguardano come al solito la tutela dei grandi interessi.
L'unica norma a favore delle emittenti minori che sembrerebbe eliminata è quella contenuta nella legge 223/90 all'articolo 20 comma 4 che riguarda la tenuta del registro di stazione.
Il richiamo contenuto nell'articolo 54 non lascia dubbi, tuttavia, preso contatto con l'Autorità garante abbiamo appreso che sono in corso contatti per "interpretare" ciò che prevede il T. U.
Quindi un "sembrerebbe" da parte nostra era doveroso in attesa di parlare con il Commissario che si occupa della cosa e apprendere - non trattandosi di un lavoro teatrale - cosa si intende  per "interpretazione".
Nei prossimi giorni ritorneremo sull'argomento affinché ogni titolare di radio o televisione locale sappia come meglio regolarsi.



Su questo siamo d'accordo ma il secondo dispositivo uscito successivamente che modificava il registro ministeriale quello non mi sembra sia stato abrogato....

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15 Sep 2005 19:52 #12379 by
Si, ok Sasa, ma ricordami qual'e' l'articolo che disponeva le modifiche.
Vorrei leggerlo, perchè se apportava solo modifiche, allora mi sa che è tutto abrogato, perchè mancando l'obbligo di tenere il registro, anche le modifiche sono inutili.
Se invece il testo è diverso e riporta nuovamente l'obbligo a ...., allora hai ragione Tu.
Ti ricordi in che norma era contenuto?

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15 Sep 2005 20:02 #12380 by
Me lo sono trovato. E dice......

[glow=red,2,300]2. Il registro dei programmi, per le emittenti televisive che trasmettono su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche deve essere composto di fogli conformi al modello B allegato alla presente deliberazione. [/glow]
Dice "Il registro......deve essere composto"
Ma da per scontato che ci sia un registro.Non dice che è obbligatorio tenerne uno.
Questo obbligo era sancito solo (spero) dall'art. 20 comma 4 della Mammì che è certamente abrogato.
Quindi...speriamo bene!!!

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  • sasa
16 Sep 2005 18:38 #12389 by sasa
AGGIORNAMENTO

Allora gli avvocati hanno consigliato di continuare a stampare perchè devono interpretare il T.U. riguardo questo punto in quanto è una disposizione dell'Autorità che ha modificato il registro ministeriale e quindi un'altro organo legislativo rispetto a quello di emanazione...

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  • Radio Studio 2000
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18 Sep 2005 15:49 #12401 by Radio Studio 2000
Replied by Radio Studio 2000 on topic Re: abolito registro ministeriale programmi ?
l'associazione ci ha risposto che pur essendo abrogato l'articolo 20 comma 4 della legge mammi, in vigore è sempre la modifica sottoriportata:

Delibera n. 54/03/CONS
Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonche' dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2003, n. 62
Al fine di consentire alle emittenti di adeguare i propri sistemi informativi alle nuove modalità introdotte, anche a seguito delle numerose richieste pervenute,
il termine di entrata in vigore del foglio del registro dei programmi è prorogato al 15 settembre 2003


Allegato A
Modello del foglio del registro dei programmi delle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e delle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale
Allegato B
Modello del foglio del registro dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche
Allegato C
Classificazione tipologie di programmi

L'AUTORITA'
NELLA sua riunione del Consiglio del 19 febbraio 2003;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 9;
VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 ed, in particolare, l'art 182 bis, introdotto dall'art. 11, della legge 18 agosto 2000, n. 248 recante nuove norme in materia di diritto di autore;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 20, comma 4;
VISTO il decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 30 luglio 1991 di "Approvazione del modello del foglio del registro dei programmi trasmessi da emittenti private";
VISTA la delibera n. 78/98, recante "Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri".
VISTA la delibera n. 127/00/CONS di "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e via cavo di programmi televisivi" modificata ed integrata dalla delibera n.289/01/CONS ed, in particolare, l'art. 10, comma1;
CONSIDERATA l’opportunità di predisporre una modifica dell’Informativa Economica di Sistema finalizzata alla verifica del rispetto della normativa a tutela del diritto d’autore;
CONSIDERATO che occorre approvare il modello di registro su cui le singole emittenti radiofoniche e televisive devono annotare i dati relativi ai programmi trasmessi;
CONSIDERATA l'opportunità di differenziare gli adempimenti relativi alla tenuta del registro dei programmi in relazione agli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente e la necessità di armonizzare tali adempimenti da parte delle emittenti televisive satellitari e via cavo con quelle delle emittenti televisive nazionali che trasmettono su frequenze terrestri;
SENTITE le associazioni delle emittenti radiotelevisive;
VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Vigilanza e Controllo;
UDITA la relazione del Commissario Alessandro Luciano;
DELIBERA
Articolo 1 (Soggetti)
1. Il registro dei programmi, per le emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono in ambito nazionale via cavo i programmi e per le emittenti televisive che trasmettono i programmi su frequenze terrestri in ambito nazionale, deve essere composto di fogli conformi al modello A allegato alla presente deliberazione.
2. Il registro dei programmi, per le emittenti televisive che trasmettono su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche deve essere composto di fogli conformi al modello B allegato alla presente deliberazione.
Articolo 2 (Registro dei programmi per le emittenti televisive nazionali)
1. La compilazione del registro dei programmi da parte delle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e delle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale deve avvenire secondo i seguenti criteri:
a. le colonne "Orario di inizio" ed "Orario di fine" dovranno indicare l’ora nella quale un programma inizia e quella in cui finisce, al lordo delle inserzioni pubblicitarie –da indicare secondo le modalità previste dalla successiva lettera f)- e di ogni altro elemento puramente interstiziale, accessorio al programma;
b. la colonna "Tipologia del programma" del registro deve essere compilata obbligatoriamente, facendo riferimento alla omonima colonna dell’allegato C;
c. la compilazione della colonna "Dettagli sul programma" del registro, per la quale deve farsi riferimento alla omonima colonna dell’allegato C, è obbligatoria per le emittenti televisive che trasmettono in ambito nazionale su frequenze terrestri e facoltativa per le altre emittenti di cui al presente comma;
d. la compilazione della colonna "Autoproduzione/eteroproduzione" del registro è obbligatoria per le sole emittenti televisive che trasmettono in ambito nazionale su frequenze terrestri. Nei campi di tale colonna dovranno essere specificati i casi di co-produzione ed i casi in cui il produttore del programma sia indipendente ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n°122; fino al 1° gennaio 2004, tuttavia, l’indicazione dei casi di co-produzione e dei casi in cui il produttore del programma sia indipendente è facoltativa;
e. la compilazione della colonna "Note" è facoltativa per qualunque emittente, fatta eccezione per l’ipotesi di cui alla successiva lettera f);
f. le interruzioni pubblicitarie andranno indicate in calce alla programmazione dell’intera giornata, specificando l’orario di inizio e di fine di ciascuna interruzione e, nella colonna "Note", il numero di spot di cui la stessa interruzione è composta.
Articolo 3 (Registro dei programmi per le emittenti televisive locali e radiofoniche)
1. La compilazione del registro dei programmi da parte delle emittenti televisive che diffondono su frequenze terrestri in ambito locale e delle emittenti radiofoniche deve avvenire secondo i seguenti criteri:
a. le colonne "Orario di inizio" ed "Orario di fine" dovranno indicare l’ora nella quale un programma inizia e quella in cui finisce, al lordo delle inserzioni pubblicitarie –da indicare secondo le modalità previste dalla successiva lettera f)- e di ogni altro elemento puramente interstiziale, accessorio al programma;
b. la colonna "Tipologia del programma" del registro deve essere compilata obbligatoriamente, facendo riferimento alla omonima colonna dell’allegato C;
c. la compilazione della colonna "Dettagli sul programma" del registro, per la quale deve farsi riferimento alla omonima colonna dell’allegato C, è facoltativa;
d. la compilazione della colonna "Autoproduzione/eteroproduzione" del registro è facoltativa per qualunque emittente. Nei campi di tale colonna potranno essere specificati i casi di co-produzione ed i casi in cui il produttore del programma sia indipendente ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n°122;
e. la compilazione della colonna "Note" è facoltativa per qualunque emittente, fatta eccezione per l’ipotesi di cui alla successiva lettera f);
f. le interruzioni pubblicitarie andranno indicate in calce alla programmazione dell’intera giornata, specificando l’orario di inizio e di fine di ciascuna interruzione e, nella colonna "Note", il numero di spot di cui la stessa interruzione è composta; in alternativa potrà indicarsi nella colonna "Note" il tempo complessivamente dedicato alla pubblicità per ogni ora di programmazione.
Articolo 4 (Disposizioni finali)
1. I modelli di registro dei programmi riportati negli allegati A e B, nonché l’elenco delle tipologie dei programmi riportato nell’allegato C costituiscono parte integrante ed essenziale della presente delibera.
2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. La presente delibera è pubblicata altresì nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito Web dell’Autorità: www.agcom.it.
Napoli, li 19 febbraio 2003
IL COMMISSARIO RELATORE
Alessandro Luciano IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Botto


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  • Topic Author
19 Sep 2005 23:28 #12429 by
mi sa che ho scatenato un bel casino.......
come al solito in italia non si sa nemmeno se una legge è ancora in vigore....
complimenti anche alle associazioni......

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20 Sep 2005 00:24 #12430 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: abolito registro ministeriale programmi ?
Beh comunque complimenti a te Radio Romantica, hai colto un dettaglio in una legge intricatissima e aperto una bella discussione...mi pare che prima del tuo intervento nessun altro in Italia si fosse neanche posto il dubbio....

Il forum non sostituisce il servizio di assistenza tecnica. Per ricevere assistenza tecnica andare a questa pagina: www.newradio.it/client/submitticket.php?step=2&deptid=4
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  • sasa
20 Sep 2005 06:40 #12431 by sasa

Beh comunque complimenti a te Radio Romantica, hai colto un dettaglio in una legge intricatissima e aperto una bella discussione...mi pare che prima del tuo intervento nessun altro in Italia si fosse neanche posto il dubbio....

parole sante!!!!

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  • Topic Author
20 Sep 2005 22:02 #12446 by
grazie ragazzi, speriamo bene ...

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  • Topic Author
21 Sep 2005 16:56 - 21 Sep 2005 16:59 #12455 by
???Ritengo che il registro programmi sia stato definitivamente abolito per due ragioni molto semplici, la verifica dei contenuti era stata affidata dall'autorità delle garanzie per le comunicazioni, agli ispettorati territoriali locali, che dopo aver presentato il conto terzi e non aver ricevuto mai una lira di rimborso si sono rifiutati di proseguire l'attività, successivamente questo incarico è stata affidato alla guardia di finanza (sono venuti anche da noi) la quale ha ben altro da fare che controllare il registro programmi di un'emittente che già detiene i 90 giorni,  la delibera indicata da radio studio 2000 fa riferimento all'articolo 20 comma 4 della legge mammì, questa delibera approva il nuovo modello di foglio, dispone la modalità di compilazione e l'entrata in vigore, quindi cambia il contenuto, il formato ma non impone la detenzione che invece era imposta dalla 223/90 art. 20 comma 4 COMMA ABROGATO DAL TESTO UNICO..

Last edit: 21 Sep 2005 16:59 by .

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  • felipe
21 Sep 2005 18:33 #12457 by felipe
OTTIMA INTERPRETAZIONE

A GIORNI SAPREMO LE RISPOSTE DEFINITIVE

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