Oggetto: digitali terrestri del palinsesto
diffuso su reti radiofoniche terrestri in tecnica analogica
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 353/11/CONS1,
recante nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica
digitale (approvato in sostituzione di quello adottato con delibera 435/01/CONS), ha stabilito
all’art. 3, c. 12, che “L’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 12, del regolamento recante
la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale
di cui alla delibera n. 664/09/CONS costituisce titolo per effettuare la trasmissione simultanea
su frequenze televisive digitali terrestri del palinsesto diffuso dallo stesso soggetto su reti
radiofoniche terrestri in tecnica analogica .
Sulla base della suddetta previsione,
le emittenti radiofoniche che hanno ottenuto, ai
sensi dell’art. 3 c. 12 della delibera 664/09/CONS, l’autorizzazione alla fornitura di
programmi radiofonici numerici e programmi dati destinati alla diffusione in tecnica
digitale su frequenze terrestri2, sono legittimate, in virtù della medesima autorizzazione, a
diffondere in simultanea sulla tv digitale terrestre la programmazione trasmessa sulla rete
radiofonica analogica.
Quindi chi ha ottenuto la concessione per il digitale puo' da adesso trasmettere in tecnica digitale TV terrestre, questa è già una bella notizia