Nel post non si parlava di Radio Web ma Emittente Radio, o almeno così c'è scritto.
Noi come Radio( Emittente Radiofonica FM) seguiamo questa indicazione:
Le imprese radiofoniche devono richiedere alla SIAE (quale rappresentante degli autori) la licenza (autorizzazione) per svolgere le seguenti attività:
a) radiodiffusione nell’area servita (mediante dischi, nastri o altri supporti analoghi, nonché attraverso esecuzioni dal vivo comunque effettuate) del repertorio di opere musicali tutelate con o senza parole assegnate alla Sezione Musica della SIAE ai sensi delle norme statutarie e regolamentari (i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie, compresi i relativi eventuali testi letterari) e affidati alla tutela della SIAE stessa dai suoi soci, iscritti e mandanti e da società di autori o enti similari stranieri;
b) registrazione delle suddette opere su nastro, filo o analogo supporto, ma esclusivamente ai fini delle proprie diffusioni radiofoniche differite e di eventuali repliche, con divieto di fare qualsiasi altro uso di tali registrazioni.
Non rientrano nelle licenze che la SIAE può concedere le utilizzazioni pubblicitarie di opere in adattamento e abbinamento ad un determinato messaggio pubblicitario (tali utilizzazioni possono essere autorizzate esclusivamente da ogni singolo specifico autore). In concreto le imprese radiofoniche al fine di ottenere la suddetta licenza devono formulare specifica richiesta all’ufficio SIAE competente per territorio, nonché devono corrispondere i compensi previsti dalla licenza stessa.
L’esercizio della attività di cui sopra senza licenza SIAE costituisce reato ed è quindi sanzionabile penalmente.
Al riguardo occorre evidenziare che per molti anni una parte della Magistratura di merito ha ritenuto che la trasmissione radiofonica di opere musicali senza la licenza SIAE non costituisse reato.
Tuttavia la Suprema Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi in materia a seguito di impugnazioni relative a pronunce della Magistratura di merito ha sempre costantemente ritenuto la sussistenza di tale reato. Da ultimo anche le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato la sussistenza del reato.
Inoltre la recente legge 248/2000 ha previsto nuove sanzioni in materia molto rilevanti sia in sede penale che amministrativa.
Il compenso dovuto alla SIAE in base alla suddetta licenza viene attualmente calcolato come segue (è possibile che dal prossimo anno vengano modificati alcuni parametri):
sul totale degli introiti lordi a qualunque titolo conseguiti risultanti in bilancio viene operata una deduzione del 35% (di importo massimo di Euro 490.634,00) a titolo di incassi forfettariamente determinati attinenti ad attività non connesse con quella di radiodiffusione (in alternativa qualora l'emittente ricomprenda in un unico bilancio attività che non sono neanche indirettamente connesse con l'attività di radiodiffusione, ovvero che riguardino la vendita dell'azienda radiofonica o di rami e/o impianti della stessa e qualora detti importi superino la citata deduzione del 35% si potrà optare per il calcolo del compenso sulla base degli introiti complessivi attinenti a ogni forma di pubblicità e sponsorizzazioni, rimesse da consorzi o circuiti radiofonici, commercializzazione di programmi; ciò previa verifica da parte della SIAE dell’effettiva sussistenza delle citate condizioni).
Indi sul totale così determinato viene operata una seconda deduzione del 35% a scomputo forfettario delle spese di acquisizione degli introiti; indi sul totale così determinato dovrà essere operata una deduzione dell’11 % (in considerazione della situazione contingente delle imprese radiofoniche locali).
Sull'importo così determinato si calcola il compenso dovuto:
- nella misura del 5% per le imprese con incidenza percentuale del tempo di trasmissione della musica sul tempo totale delle trasmissioni settimanali tra il 25% e il 75% (in tale categoria rientra la quasi totalità delle emittenti);
- nella misura del 2% per le imprese che hanno la suddetta incidenza percentuale inferiore al 25%;
- nella misura dell'8% per le imprese che hanno la suddetta incidenza percentuale superiore al 75%.
Sull'importo così determinato è prevista una ulteriore deduzione del 10% (di importo massimo di Euro 1.549,37) a titolo di sconto associativo.
A titolo esemplificativo riportiamo il conteggio applicabile ad una emittente con introiti lordi a qualunque titolo conseguiti iscritti nel bilancio 2002 per Euro 100.000,00, con una incidenza percentuale del tempo di trasmissione della musica sul tempo totale delle trasmissioni settimanali tra il 25% e il 75%:
INTROITI TOTALI
Euro
100.000,00
- 35 % (determinazione a forfait introiti non connessi a attività di radiodiffusione)
Euro
35.000,00
TOTALE
Euro
65.000,00
- 35 % (scomputo a forfait spese acquisizione introiti)
Euro
22.750,00
TOTALE
Euro
42.250,00
- 11 % (situazione contingente settore)
Euro
4.647,50
TOTALE
Euro
37.602,50
x 5 % (determinazione compenso annuo)
Euro
1.880,13
- 10 % (appartenenza associativa AERANTI-CORALLO)
Euro
188,01
TOTALE
Euro
1.692,12