quella è una denuncia con relativo annesso sequestro, non è una sentenza. per cortesia, la chiarezza sarebbe sempre utile.
In merito al bollino SIAE, non solo la Corte di Giustizia ha sentenziato in modo inequivocabile ma anche la Cassazione, qualche mese fa, ha confermato quanto stabilito dalla Corte di Giustizia e proprio stamattina si ha traccia di un nuovo pronunciamento della Corte di Cassazione.
Il testo integrale è qui:
www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=631
Questa qui sotto è solo una parte:
- Questione supremazia sentenza della Corte di Giustizia Europea sulle normative nazionali e sulle autorità giudiziarie ed amministrative:
"è appena il caso di rilevare come il giudice nazionale deve attenersi alla conclusione vincolante resa dalla Corte di Giustizia, in quanto, ai sensi dell’art. 164 del Trattato CEE, l’interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, anche ultra partes. Una sentenza della corte interpretativa di una norma comunitaria, infatti, si incorpora nella stessa e ne integra il precetto con immediata efficacia."
- Sugli effetti giuridici (nessuno) della presentazione presso la Commissione Europea del bollino come regola tecnica in attesa della sua effettiva approvazione:
"....tale comportamento, quindi, alla stregua delle norme applicabili, va qualificato come lecito perché non previsto dalla legge come reato, almeno fino a quando non si sarà completata la procedura obbligatoriamente prescritta dalle direttive comunitarie perché le norme acquistino applicabilità nei confronti dei privati, con la comunicazione della regola tecnica sul contrassegno alla Commissione europea affinché questa possa compiere la sua valutazione sulla conformità con l'ordinamento comunitario."
- Sulla validità indiziaria (nessuna) di un contrassegno in assenza di un suo definito status giuridico (in questo momento assente):
"Non può invece condividersi la tesi, prospettata nella medesima e in altre decisioni in pari data, secondo cui la mancanza del contrassegno potrebbe semmai essere valutata come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, né tanto meno la tesi (sostenuta dalla sentenza della Sez. III, 12.2.2008, n. 13836, El Assi) secondo cui «se trattasi di opera sulla quale l’apposizione è obbligatoria, la mancanza assume particolare valenza indiziaria in ordine all’illecita provenienza del supporto e, valutata unitamente alle altre circostanze del caso concreto, può giustificare l’affermazione di responsabilità».
E difatti, come chiaramente traspare da questa motivazione, attribuire alla mancanza di contrassegno Siae il valore anche di mero indizio di una attività illecita altro non significa, in sostanza, che continuare a ritenere che l’apposizione del contrassegno fosse appunto obbligatoria e che quindi il non aver rispettato tale obbligo significhi indizio di un comportamento illecito."