d) Coloro che impiegavano non più di quattro trasmettitori (di diffusione), ciascuno di potenza non superiore a 400 watt erano esentati dal pagamento dei canoni (art. 1, comma 3 octies del decreto legge n. 407/92, convertito con modificazioni dalla legge n. 482/92).
e) L’art. 27, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha quindi modificato con decorrenza 1° gennaio 2000, le modalità di determinazione del canone di concessione e i relativi termini di pagamento. Tale norma prevede, testualmente:
“9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:
a. di un canone annuo pari all’1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b. di un canone annuo pari all’1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all’articolo 1, comma 6), lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n.249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n.249 del 1997.”
f) Con decreto in data 23 ottobre 2000 del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro delle Finanze sono state quindi definite le modalità di corresponsione del canone di concessione come definito al precedente punto e) (si veda al riguardo la nostra circolare n. 55/2000).
g) Con l’entrata in vigore dell’euro, il canone dovuto dalle emittenti radiofoniche locali dal 1° gennaio 2002 continuava ad essere determinato nella misura dell’uno per cento del fatturato, fino ad un massimo di Euro 10.329,14 (pari a Lire 20.000.000).
h) Con delibera n. 170/03/CONS del 21 maggio 2003 pubblicata sulla G.U. del 2 luglio 2003, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha aggiornato i canoni di concessione dovuti dall’anno 2003 (termine di pagamento 31 ottobre 2003) stabilendo, all’art. 1, testualmente quanto segue:
“1. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale sono tenuti, secondo le modalita' attuative di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 2000, citato nelle premesse, al pagamento di un canone annuo di concessione:
a) pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di 78016 euro se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di 16718 euro se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di 11145 euro se emittente radiofonica locale.”.
i) Con delibera n. 613/06/CONS del 26 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. n.268 del 17 novembre 2006 (e quindi in data successiva alla data del 31 ottobre 2006 stabilita per il pagamento del canone 2006) l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha aggiornato i canoni di concessione dovuti dall’anno 2006, stabilendo, all’art. 1, testualmente quanto segue:
“1. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, per il triennio 2006-2008 e secondo le modalita' attuative di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 2000 citato nelle premesse, al pagamento di un canone annuo di concessione:
a) pari all'1% del fatturato se emittente televisiva, pubblica privata, in ambito nazionale;
b) pari all'1% del fatturato fino ad un massimo di:
Euro 82.952,00 se emittente radiofonica nazionale;
Euro 17.776,00 se emittente televisiva locale;
Euro 11.850,00 se emittente radiofonica locale.”
In considerazione che detta delibera, come si è detto, è stata pubblicata ed è entrata, conseguentemente, in vigore dopo il 31 ottobre 2006 vi è incertezza interpretativa circa l’effettiva applicabilità della stessa a decorrere dall’anno 2006.
l) L’art. 3, comma 5 sexies del decreto legge 30 gennaio 1999 n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, pubblicato in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999 prevede testualmente quanto segue:
“Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di concessione del presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, possono essere corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell’interesse legale. Il Ministero delle Comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati le modalità e i termini di pagamento.”
m) L’art. 41, comma 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (collegato ordinamentale alla finanziaria 2002) pubblicata in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2003, prevede testualmente quanto segue: “Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l’esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle Comunicazioni, in un’unica soluzione se l’importo è inferiore ad Euro 5.000,00, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore a Euro 2.000,00 con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l’importo è pari o superiore ad Euro 5.000,00”.
n) Coloro che hanno ottenuto un provvedimento giudiziale (definitivo, ovvero, se provvisorio, non revocato successivamente da alcun altro provvedimento giudiziale) con il quale è stata dichiarata la non debenza del canone preteso dal Ministero per il periodo intercorrente tra la data di emanazione del decreto di concessione (avvenuta, per lo più, nel corso dell’anno 1994) e la data del materiale rilascio dello stesso (avvenuta, per lo più, nel corso dell’anno 1995) non devono corrispondere alcunché per tale periodo (e eventuali importi corrisposti al riguardo devono essere decurtati dagli importi successivamente dovuti).
o) L’art. 4, comma 3 del decreto del Ministro delle Comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225 (Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall’art. 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali), pubblicato sulla G.U. n. 242 del 15 ottobre 2002, stabilisce testualmente quanto segue:
“L’avvenuto versamento dei canoni dovuti per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora costituisce condizione per l’erogazione del contributo. A tal fine, il Ministero delle Comunicazioni trattiene in pagamento, totale o parziale, le somme di cui le emittenti risultino debitrici sugli importi da erogare a titolo di contributo. In prima applicazione, sono ammesse all’erogazione del contributo anche le emittenti che abbiano controversie giurisdizionali relative al pagamento dei canoni, pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento”.
p) A parere dell’associazione il canone annuale di concessione per la radiodiffusione sonora si prescrive in cinque anni, ai sensi dell’art. 2948 n. 4 del codice civile.
Infatti il credito della Pubblica Amministrazione per tale canone ha ad oggetto prestazioni periodiche dipendenti da un’unica “causa debendi” (il decreto concessorio e il successivo atto di assenso alla prosecuzione dell’attività) a carattere continuativo.