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OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° APRILE 2009, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 78 DEL 3 APRILE 2009 DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA PER I GIORNI 6 E 7 GIUGNO 2009.
Vi informiamo che con il DPR in oggetto sono stati convocati i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia per i giorni 6 e 7 giugno 2009.
In attesa dell’emanazione da parte della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della delibera regolamentare per tale consultazione elettorale (che disciplinerà tra l’altro i messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, rimborsati dallo Stato attraverso le Regioni), evidenziamo che, comunque, a decorrere da detta Convocazione dei comizi elettorali, sono già applicabili le norme in materia di programmi di informazione e di messaggi politici autogestiti a pagamento previsti per le emittenti locali, con riferimento ai periodi elettorali (legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; codice di autoregolamentazione ai sensi dell’art. 11 quater, comma 2 di tale legge, introdotto dal decreto 8 aprile 2004 del Ministro delle Comunicazioni).
In particolare:
PROGRAMMI INFORMATIVI
Gli stessi vengono disciplinati dal Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali di cui al Decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004.
In particolare tali norme prevedono che, nei programmi di informazione (cioé notiziari, rubriche informative, talk show, etc), le emittenti locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione. Resta comunque salva per le emittenti locali (commerciali e comunitarie) la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
Inoltre le emittenti locali a carattere comunitario possono esprimere i principi di cui sono portatrici (religioso, politico, culturale o etnico).
In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti (a pagamento o a titolo gratuito), è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
Si evidenzia che le citate norme relative ai programmi informativi devono essere rispettate anche dalle emittenti che non trasmettono messaggi politici autogestiti a pagamento, messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e programmi di comunicazione politica.
MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI A PAGAMENTO
Le emittenti locali possono trasmettere i messaggi politici autogestiti a pagamento senza alcun limite quantitativo (sia con riferimento al numero totale dei messaggi trasmessi, sia con riferimento al numero dei messaggi trasmessi per ogni soggetto politico).
Inoltre, diversamente da come originariamente previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 non è più necessario trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (rimborsati dallo Stato attraverso le Regioni) per poter trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento.
Conseguentemente una emittente può liberamente decidere di trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti a pagamento, senza allo stesso tempo trasmettere alcun messaggio politico autogestito a titolo gratuito.
Inoltre la normativa non prevede alcun limite relativamente alla durata di ogni messaggio politico autogestito a pagamento (diversamente da quanto previsto per i messaggi politici autogestiti a titolo gratuito).
I messaggi politici autogestiti a pagamento nei periodi elettorali, come quello in esame, sono disciplinati nel dettaglio dall’art. 6 del sopracitato codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali di cui al Decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004.
Tali norme in particolare prevedono:
- per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento devono essere assicurate condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici;
- le emittenti locali che intendano diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi;
- nell’avviso le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
I messaggi politici autogestiti a pagamento, come chiarito dall’AGCOM non sono sottoposti alle norme sui limiti di affollamento pubblicitario.
- Ciascuna emittente locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
- Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi politici autogestiti a pagamento devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
- Ciascuna emittente locale è tenuta a praticare, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare (è quindi evidente che le concessionarie pubblicitarie devono vendere ogni singolo messaggio politico autogestito a pagamento alla stessa tariffa che viene applicata per le vendite operate direttamente dalle emittenti). I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi politici autogestiti a pagamento.
- Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi politici autogestiti a pagamento, differenziati per diverse aree territoriali, dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
- La prima messa in onda dell’avviso sopracitato costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale (fino a quando tale messa in onda non avvenga, non è pertanto possibile trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento).
- Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi politici autogestiti a pagamento devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: “Messaggio elettorale a pagamento” con l’indicazione del soggetto politico committente.
- Per le emittenti televisive locali i messaggi politici autogestiti a pagamento devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: “Messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
- Le emittenti locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato (a tal fine è opportuno che in sede di sottoscrizione degli ordini per l’acquisizione di spazi per messaggi politici autogestiti a pagamento da parte di singoli candidati venga inserita la seguente clausola: “Il sottoscritto candidato per l’elezione (indicare quale) _____________ dichiara che il costo dei messaggi politici autogestiti a pagamento di cui alla presente scrittura è inferiore al 75% (settantacinque per cento) dell’importo previsto dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per il sottoscritto candidato”.