RICHIAMO DELLA REA A NON UTILIZZARE FALSI E/O PARZIALI DATI DI ASCOLTO RADIO
Recentemente alcuni soggetti hanno preso l’iniziativa di proporre alle emittenti radiofoniche private indagini di ascolto effettuate da ditte specializzate la cui finalità è alquanto oscura e fuori luogo in considerazione del fatto che spetta all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni restituire agli operatori e al mercato l’importante strumento di rilevazione.
Infatti, la legge 249/97, articolo 1, comma 6, lettera b, n. 11, sancisce: “L’Autorità cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie”
Pertanto l’indice di ascolto non conforme alle norme della su citata legge, non può essere utilizzato per il reperimento della pubblicità commerciale e istituzionale. In caso di violazione l’articolo 476 del codice penale prevede la reclusione da uno a sei anni. Ovviamente è fatta salva l’azione giudiziaria in sede civile per il risarcimento del danno economico subito per concorrenza sleale, accaparramento della pubblicità e distorsione del mercato nei confronti delle imprese che hanno utilizzato eventuali dati falsi e/o parziali.
Ciò precisato, è pur vero che il settore ha necessità di dotarsi, in tempi rapidissimi, di uno strumento legale d’indagine per superare la crisi in atto attivando la competitività delle imprese radiofoniche nel mercato della pubblicità. A tal fine, la scrivente associazione, nella recente consultazione promossa dall’AGCOM, ha sollecitato l’emanazione di una delibera affinché, per l’anno 2012, siano effettuate rilevazioni veritiere e trasparenti; svolte cioè direttamente dall’Autorità o da Enti o società di sua fiducia che non siano in conflitto d’interessi con l’attività radiotelevisiva, della pubblicità e delle associazioni di categoria al fine di non ripetere gli errori e i guasti del passato provocati da Audiradio.
Nell’interesse esclusivo del settore, la REA è disponibile per la stesura di una piattaforma congiunta da sottoporre all’approvazione dell’Autorità per indagini serie e legali, ma sarà altrettanto severa e puntuale nel denunciare agli Enti di vigilanza e all’Autorità giudiziaria eventuali casi di illegalità.
San Cesareo, 11 novembre 2011
REA – Radiotelevisioni Europee Associate