ASSENZA DI SUPPORTI ORIGINALI

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05 Jui 2007 10:27 #24115 par raimro
Réponse de raimro sur le sujet Re: ASSENZA DI SUPPORTI ORIGINALI

volevo rassicurare Raimro che è sempre molto preoccupato che come per Filippo, anche per me non c'è motivo alcuno di litigio. E' solo confronto, come ho già detto conosco il pensiero di Filippo so che la sua scelta è stata presa per "quieto vivere" ed più che legittima come lo sarebbe se fosse stata contraria. ognuno fa le scelte che più ritiene giuste per se a prescindere se siano o meno corrette dal punto di vista giuridico o altro, Siamo mica avvocati. Per quanto mi riguarda in tanti anni di locali pubblici non ho mai sottoscritto nessun contratto scf sebbene il sindacato di cui facevo parte aveva preso accordi in tal senso, ho continuato con il mio regolare permesso SIAE e non ho mai avuto problemi con nessun"omino scf"  ;D

So che non aiuterà ma la posto lo stesso, valga per la sola lettura

"Si aggiunga ancora che ad ogni modo l'acquirente ha sempre il diritto di rivendere il programma acquistato, sia nuovo che usato ed ha il diritto di farsi una copia di scorta."


www.interlex.it/testi/giurisprudenza/bz050331.htm


Non sono preoccupato, è che mi sembra di vedere sempre lo stesso film... ;)

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05 Jui 2007 10:48 #24117 par Morpheus
Réponse de Morpheus sur le sujet Re: ASSENZA DI SUPPORTI ORIGINALI
arriva l'estate, è tempo di repliche
;D

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05 Jui 2007 11:52 #24119 par
Réponse de sur le sujet Re: ASSENZA DI SUPPORTI ORIGINALI

arriva l'estate, è tempo di repliche
;D

In effetti non è che ci sia molto di cui parlare. Tutte le leggi nel nostro paese sono interpretabili e MAI chiare; diciamo che è una manna divina per gli avvocati.  ;D

dici spendo questi 700 eurucci benedetti e via ?

La botta in effetti sarebbe sostanziosa; a questo punto sta a te, e solo a te, decidere se pagare o rischiare.

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08 Jui 2007 01:38 - 08 Jui 2007 01:41 #24156 par
Réponse de sur le sujet Re: ASSENZA DI SUPPORTI ORIGINALI
Scusate ma state scherzando?????
TUTTE E DICO TUTTE LE COPIE SU COMPUTER E SU ALTRI SUPPORTI DEVONO ASSOLUTAMENTE CORRISPONDERE A SUPPORTI ORIGINALI !!!!!! SE NON AVETE L'ORIGINALE POTRESTE ESSERE ACCUSATI DI PIRATERIA!!!!
L'ORIGINALE LO TENETE IN ARCHIVIO E CON LA LICENZA POTRETE TRASMETTERE SIA LE CANZONI CHE FARE COPIE SEMPRE PER LA TRASMISSIONE, MA SEMPRE CON FONTE ORIGINALE DIMOSTRABILE, OK??? 
 
Dernière édition: 08 Jui 2007 01:41 par .

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08 Jui 2007 09:38 #24158 par
Réponse de sur le sujet Re: ASSENZA DI SUPPORTI ORIGINALI
>TUTTE E DICO TUTTE LE COPIE SU COMPUTER E SU ALTRI SUPPORTI DEVONO ASSOLUTAMENTE CORRISPONDERE A SUPPORTI ORIGINALI !!!!!! SE NON AVETE L'ORIGINALE POTRESTE ESSERE ACCUSATI DI PIRATERIA!!!!
L&#39;ORIGINALE LO TENETE IN ARCHIVIO E CON LA LICENZA POTRETE TRASMETTERE SIA LE CANZONI CHE FARE COPIE SEMPRE PER LA TRASMISSIONE, MA SEMPRE CON FONTE ORIGINALE DIMOSTRABILE, OK???  <

io aggiungerei.....supporti e file originali...cioè con liocenza.....poi se dicono che i file con licenza non si possono metetere in onda....allora neanche i cd si  possono usare...infatti se leggete e vietata la pubblica diffusionee radidiffusione...!!!!!!....quindi...se ci atteniamo a cio&#39;...siamo dei pirati........io per conto mio uso i cd  e file....con licenza...poi si vedrà........


nei mie pc ho tolto tutta la musica che non posso dimostrare di avere le copie regolari.......sono + tranquillo.....


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08 Jui 2007 12:01 #24160 par
Réponse de sur le sujet Re: ASSENZA DI SUPPORTI ORIGINALI

Scusate ma state scherzando?????
TUTTE E DICO TUTTE LE COPIE SU COMPUTER E SU ALTRI SUPPORTI DEVONO ASSOLUTAMENTE CORRISPONDERE A SUPPORTI ORIGINALI !!!!!! SE NON AVETE L&#39;ORIGINALE POTRESTE ESSERE ACCUSATI DI PIRATERIA!!!!
L&#39;ORIGINALE LO TENETE IN ARCHIVIO E CON LA LICENZA POTRETE TRASMETTERE SIA LE CANZONI CHE FARE COPIE SEMPRE PER LA TRASMISSIONE, MA SEMPRE CON FONTE ORIGINALE DIMOSTRABILE, OK??? 
 

Perfettamente d&#39;accordo. Non controlleranno decine di migliaia di file su disco fisso ma su quel campione casuale chiederanno il supporto originale (cd, lp, file con licenza.. ecc)

poi se dicono che i file con licenza non si possono metetere in onda....allora neanche i cd si  possono usare...infatti se leggete e vietata la pubblica diffusionee radidiffusione...!!!!!!....quindi...se ci atteniamo a cio&#39;...siamo dei pirati........io per conto mio uso i cd  e file....con licenza...poi si vedrà........

A loro non interessa la provenienza del supporto ma la legalità dello stesso. Un file comprato on-line (SOLO SU SHOP AUTORIZZATI E CENSITI) è del tutto simile al cd con bollino siae. L&#39;importante è avere in backup il file originale WMA e possibilmente una ricevuta fiscale o fattura che ne attesti l&#39;acquisto. Poi, per la radiodiffusione dello stesso file, o copia originale (ad esempio in diverso formato) si paga Siae, ed eventualmente SCF, e si è tranquillissimi.  :)

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08 Jui 2007 12:35 - 08 Jui 2007 13:24 #24161 par Morpheus
Réponse de Morpheus sur le sujet Re: ASSENZA DI SUPPORTI ORIGINALI
ma cosa state dicendo ma via!  :D

Non esiste norma che vi obblighi ad una roba del genere, vuoi perché sono due cose distinte vuoi perché l&#39;eventuale originale fonografico è un vostro bene strumentale e come tale, ne potete fare ciò che ne volete, anche rivenderlo e tenervi la copia che vi è diritto per gli usi tecnici...

Leggete la sentenza di Bolzano, tanto solo per citare l&#39;ultima oppure cercate, se la trovate la norma che vi obbliga a una roba del genere (che non esiste).
E&#39; come se vi espropriassero di un vostro bene cosa non lecita ecco perché non troverete mai una norma in tal senso, ed ecco perché coloro che si sono trovati coinvolti in situazioni del genere ne sono usciti pulitissimi (non avendo fatto nulla di illecito), questo a prescindere dalla voglia o meno del singolo di spendere o no soldi di avvocati.
In tutti i casi si è sempre cercato il bollino mai l&#39;originale fonografico che non serve a nulla in questa situazione.

Ma andiamo a volte non si capisce se fabbricate e distribuite dischi o fate ascoltare musica alla radio

Dernière édition: 08 Jui 2007 13:24 par .

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09 Jui 2007 01:16 #24173 par
Réponse de sur le sujet Re: ASSENZA DI SUPPORTI ORIGINALI
Scusa, ma allora come dici tu potresti tranquillamente comprarti cd dai marrocchini e passarteli sul computer??? E POI TRASMETTERLI BELLO BELLO ALLA RADIO???
MA NON SCHERZIAMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La SIAE ti da la possibilità di fare copie tecniche ma E&#39; SCONTATO CHE LE DEVI FARE DA UNA FONTE ORIGINALE SIA CD O FILE CON LICENZA!!!
Altrimenti sarebbe troppo bello scaricarsi tutta la musica da internet o comprarsi i cd dai marrocchini e trasmetterli alla radio senza pagare una lira e non acquistare cd originali costosissimi!!! Ragazzi io al solo pensiero di una roba del genere mi sento rabbrividire!!!!!!
CREDETEMI DOVETE AVERE CD ORIGINALI X OGNI COPIA SUL COMPUTER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E naturalmete avere la licenza per trasmetterli, solo così potrete stare tranquilli !!!

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09 Jui 2007 08:27 - 09 Jui 2007 08:43 #24175 par Morpheus
Réponse de Morpheus sur le sujet Re: ASSENZA DI SUPPORTI ORIGINALI
no perché il disco del marocchino è illecito "alla fonte" Ma è il SUPPORTO ad essere falso non il brano.
Ciò che viene sanzionato non è il fatto che voglia fae passare per buono un supporto falso ma l&#39;acquisto di tale supporto a meno che queto non si configuri in qualcosa di più grave

Non è la siae che ti permette la possibilità di copie ma la legge (la siae lo fa all&#39;interno della licenza visto che ne ha potere. ARt 180) e quelle non sono copie derivate ma sono "prodotti" exnovo che hanno una funzione specifica e che vivono autonomamente perché non ledono il diritto del produttore. NOn iono copie del produttore fonografico quelle ma sono tue, che le produci per lo scopo specifico della trasmissione e solo per quello. Nella norma NON E&#39; scritto che tu sia costretto a prenderle da un supporto commercialmente originale, anche perché la norma parla di "copia dell&#39;opera" e NON di "copie del supporto fonografico". SONO COSE  DIFFERENTI!!!!!!!

Poi fai come vuoi ma ci mancherebbe pure questa, faresti ancora meglio se mi trovi la norma di legge che mi da quegli obblighi, anche i giudici non la trovano.
come puoi ben leggere il produttore non è neppure considerato se non  al comma successivo e per una precisa ragione.
Art. 55

1. Senza pregiudizio dei diritti dell&#39;autore sulla radiodiffusione della sua opera, l&#39;ente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto, l&#39;opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l&#39;uso, distrutta o resa inservibile.

2. E&#39; consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest&#39;ultima, l&#39;autorizzazione dell&#39;autore dell&#39;opera e dei titolari di diritti connessi.
Dernière édition: 09 Jui 2007 08:43 par .

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09 Jui 2007 09:39 - 09 Jui 2007 09:47 #24177 par
Réponse de sur le sujet Re: ASSENZA DI SUPPORTI ORIGINALI
Morpheus, a questo punto mi sorge il dubbio che nella tua zona la Siae applichi una legge diversa rispetto al resto del paese.
Cerchiamo di chiarire il tutto lasciando da parte sentenze, articoli, comma e chi più ne ha più ne metta e ragioniamo, o almeno proviamo, a tirare le somme in maniera semplice.
Partiamo dall&#39;inizio. La Siae, ha o non ha il diritto di controllare i tuoi studi per verificare i brani in emissione ? In Italia ne ha ampia facoltà. Dunque arriva l&#39;omino Siae, ti chiede dove sta il server d&#39;emissione ed inizia a guardare dentro. Risultano circa 10mila file musicali che mandi in onda. A campione, sempre lo stesso omino, prende casualmente 100 tracce, spaziando tra generi, anno di pubblicazione, nomi ecc.
La domanda che ti fà l&#39;omino è: Sig. Tizio, vuole fornirmi gentilmente il supporto dalla quale ha estratto questo file ? Tu che gli dai o meglio che gli dici ?
Sà caro Sig. Caio, il brano è stato estratto dal cd originale che avevo acquistato in negozio ma che poi ho venduto su ebay ? ;D
Ripeto per l&#39;ennesima volta, magari dalle vostre parti gli omini Siae sono diversi. Dalle mie, e per fortuna non per diretta esperienza, se non hai il supporto originale da mostrare ti sigillano il server e staccano la presa di corrente e fine trasmissioni. Certo, non lo faranno per un paio di file, al massimo una multa e chi si è visto si è visto ma se la situazione riguarda molti file allora sono acidissimi ca**i ! 
Poi affermi:

In tutti i casi si è sempre cercato il bollino mai l&#39;originale fonografico che non serve a nulla in questa situazione.

Che dirti; sempre limitatamente alla mia zona d&#39;esercizio il bollino è sinonimo di originale fonografico. Non ha vita a se. Non è un plus ultra da acquistare a parte. E&#39; solo una certificazione dell&#39;autenticità del supporto stesso.

Ma andiamo a volte non si capisce se fabbricate e distribuite dischi o fate ascoltare musica alla radio

Questa sinceramente non l&#39;ho capita.  ::)

Nella norma NON E&#39; scritto che tu sia costretto a prenderle da un supporto commercialmente originale, anche perché la norma parla di "copia dell&#39;opera" e NON di "copie del supporto fonografico". SONO COSE  DIFFERENTI!!!!!!!

Mah, il supporto fonografico in se, cd, lp, nastro, dat, file... serve alla memorizzazione dell&#39;opera; anche in questo caso, se vuoto, a che servirebbe farne una copia ? Poi, sul primo periodo, che la norma non COSTRINGA a fare copia da un supporto originale, non sono d&#39;accordo per nulla. E&#39; sottointeso che per essere copia valida debba esserlo di un originale.

no perché il disco del marocchino è illecito "alla fonte" Ma è il SUPPORTO ad essere falso non il brano.
Ciò che viene sanzionato non è il fatto che voglia fae passare per buono un supporto falso ma l&#39;acquisto di tale supporto a meno che queto non si configuri in qualcosa di più grave

E quindi fare una copia di un&#39;opera ORIGINALE ma memorizzata su un supporto FALSO è permesso ?
Insomma, hai dato certamente un&#39;interpretazione parecchio.. ehm.. originale delle norme. Magari hai pure ragione ma non essendo ferrato in roba legale qualcosa mi sfugge.  :D
Ovviamente, sempre senza rancori. Stiamo semplicemente discutendo, anche in maniera animata, ma nulla di che.  ;)
Dernière édition: 09 Jui 2007 09:47 par .

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09 Jui 2007 10:25 #24180 par raimro
Réponse de raimro sur le sujet Re: ASSENZA DI SUPPORTI ORIGINALI
Vale la pena di ricordare, in questo ambito, che sulla questione del bollino Siae è in atto un contenzioso davanti all&#39;Alta Corte Europea, dopo il ricorso di un cittadino tedesco. Lo stato italiano è schierato con la Siae, il giudice ha preso tempo ma sembrerebbe orientato nel senso opposto. Si vedrà.

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09 Jui 2007 12:42 - 09 Jui 2007 14:50 #24182 par Morpheus
Réponse de Morpheus sur le sujet Re: ASSENZA DI SUPPORTI ORIGINALI
E&#39; possibile Filippo, io vivo in quel paese chiamato Italia dive, pur con le sue mille contraddizioni, a nessuno è permesso applicare o far rispettare "una legge" a meno che non sia "organo di polizia" o "magistratura". La SIAE non è ne l&#39;una ne l&#39;altro. IO, comunque, escludendo le mie esperienze in molte zone di Italia, ho operato per la maggior parte del tempo a Bologna, dove mi sono occupato, oltre il fatto puramente artistico, di licenze ed aspetti legali e burocratici della mia attività
Partendo dall&#39;inizio:
La SIAE non ha diritto a controllare i tuoi studi (o locali in caso di altre attività)  per verificare la messa in onda dei brani. Ha diritto a e cito dalla licenza "radio":

6.4. L&#39;Impresa si impegna a consentire agli incaricati della SIAE - ivi comprese ditte
    specializzate in revisioni contabili - ogni controllo delle proprie scritture e
    documentazioni amministrative aventi rilevanza per l&#39;applicazione delle clausole
    della presente licenza e si impegna ad obbligare analogamente eventuali terzi
    coinvolti ai sensi dei paragrafi 1.5 e 6.1.

La SIAE ha quindi diritto di controllare le tue "scritture" e "documentazione amministrative" relativamente al solo fatto della applicazione delle clausole della licenza stessa.
Non vi alcun riferimento, nella licenza, ad obblighi nei confronti di supposti fonogrammi di tipo commerciale e comunque messi in distribuzione.
Il fatto è abbastanza semplice ed ovvio, tu fai la radio e non il produttore o il rivenditore o che altro.

In Italia, quindi, chi può fare quel tipo di controllo che hai descritto in modo un po&#39; comico, non è l&#39;omino della siae ma, eventualmente la Polizia o GdF.
La GdF, quando ha fatto o fa, questo tipo di controllo (nella mia esperienza diretta e personale fu la PolPost e per entrare nella regia, visto che quella è un&#39;area privata ha chiedto il mio permesso che ho concesso. Se non l&#39;avessi fatto, il poliziotto si sarebbe dovuto ripresentare con adeguato mandato) cerca, semplificando, il "bollino" o supporti privi di esso, in quanto "SUPPORTI FONOGRAFICI" non conformi alla normativa vigente. Ora come vedi di OPERA ORIGINALE non si parla, perché, appunto l&#39;oggetto del contendere è il fonogramma che, come sai in Italia, per circolare deve essere munito del bollino.
SU questo modo di operare della GdF con relativo coinvolgimento di SIAE e di SCF ci sono ben 4 interpellanze parlamentari pendenti da molto tempo. Le più rilevanti sono a firma di tal Francesco Senatore Cossiga e Senatore Manzione. Se vuoi leggerle ti passo i riferimenti così da poterti fare una tua libera opinione.

In Italia poi, come ben saprai, la cosiddetta "copia tecnica" non ha bisogno di essere fatta da "originale" perché essa stessa è originale (in quanto copia fonografica) l&#39;unico obbligo è che l&#39;utilizzazione delle opere si afatta nella sua forma originale (opera, si noti) e sono consenti "adattamenti, modificazioni e soppressioni richiesti dalle particolari esigenze del mezzo radiofonico e che non incidano su elementi creativi dell&#39;opera" (si ri-noti elementi creativi dell&#39;opera).

Chi detiene il potere di autorizzare tale copia tecnica quando essa non avviene per legge con l&#39;articolo postato precedentemente? La SIAE che in base all&#39;art. 180 e per le opere a sua tutela (ovviamente) ha funzione esclusiva per il rilascio di (anche) quello specifico compito. Ed infatti, tornado alla licenza, che si va ad inserire nell&#39;alveo del "diritto privato", e cito:
2.1. Con la presente licenza, la SIAE autorizza l&#39;impresa di diffusione radiofonica ad
    utilizzare le opere come sopra affidate alla sua tutela mediante:
    a) diffusione radiofonica, dai propri studi o con ripresa da sale di pubblico
    spettacolo o da altri luoghi pubblici;
    b) registrazione, ai fini della diffusione radiofonica differita, anche presso sale di
    spettacolo o altri luoghi pubblici.

Per concludere, come ben saprai, in Italia la cosiddetta "copia tecnica" di cui all&#39;articolo 55 LDA non prevede alcun "bollino SIAE", in quanto copia non destinata "al pubblico" ma questo lo sanno anche in siae, come si legge dal loro sito:

Non sono infine soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 7 dello stesso  DPCM 11 luglio 2001 N. 338  i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.


NOn mi pare che qui ci siano persone che destinano "tali supporti" al commercio o cedano in uso a fine di lucro... mi pare che questo sia un sito frequentato da "radiofonici"

Aggiungo un&#39;altra cosa senza ulteriori miei commenti ma che, penso, possano aiutare a capire molto del comportamento di siae ed scf e a ben interpretare i punti contenuti nei contratti del uno e del altro
Ricordate, immagino, che la legge parla senza ombra alcuna di dubbio che il compenso all&#39;art 73 è dovuto "per l&#39;utilizzazione diretta, a scopo di lucro, del disco o apparecchio analogo ..." ?
Dernière édition: 09 Jui 2007 14:50 par .

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