Non penso sia corretto, nè per logica nè per diritto, confondere l'articolo 73 della Legge sul Diritto d'Autore, con l'articolo 79. E circa le sentenze, non si faccia di tutt'erbe un fascio; alcune sono state vinte, altre perse, ma in Italia non funziona come per esempio in America, cioè in Italia per una sentenza che dice bianco, ce ne possono essere su casi analoghi altre cento che dicono nero. L'unica cosa che accomuna articolo 73 e articolo 79 è che essi valgono per le esecuzioni in pubblico. Ma mentre l'articolo 73 tutela l'uso di fonogrammi, cioè di files mp3, e la loro distribuzione, l'art.79 tutela la fissazione delle emissioni delle emittenti, cioè la sintonizzazione quando essa avvenga in pubblico, oltre che la registrazione eventuale delle stesse (che -rispondo a Lisa- è cosa evidentemente diversa dalla fissazione, se il Legislatore nella stessa frase ha ritenuto -di distinguere i due concetti con due diversi termini).
In parole povere, i files mp3 secondo l'articolo 73 non possono essere nè riprodotti in pubblico nè essere diffusi (cioè: messi a disposizione del pubblico), e chi lo fa viola la Legge. Per esempio, si viola la norma allorquando si realizzano programmi radiofonici registrati con musica al loro interno, senza licenza (la siae ne ha una ad hoc che si chiama "licenza multimediale"), e poi questi programmi vengono messi a disposizione delle emittenti attraverso server, cd rom, o altri supporti e altri veicoli diffusivi. Per utilizzare musica in questi "programmi" registrati, è necessario averne licenza.
Diversamente, le emittenti radiofoniche dotate di licenza siae, possono (art. 21 L. 223/90) farsi ripetere da altre emittenti, realizzando delle "reti locali". Questo è il caso -appunto- di fissazione delle emissioni, cioè l'emittente "figlia" si può collegare alla emittente "madre" e ripeterla in diretta, appunto perchè viene autorizzata da quest'ultima a fissare le sue emissioni e a riprodurle simultaneamente attraverso diffusione.
In questo caso, un'altra Legge (come ho detto la Legge 223/90, art. 21) è preposta al governo di tali utilizzi, e non ha a che fare con la siae, visto che chi rilascia l'autorizzazione è il Ministero delle Comunicazioni.
Analogamente, se lo stesso soggetto possiede più emittenti, come me, può collegarle tutte fra di loro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19 comma 2 della Legge 223/90. In tal caso questo soggetto pagherà -quanto a "minimi garantiti" una sola licenza a siae e scf, che saranno tenute a rilasciare per due radio dello stesso soggetto, due licenze, ma con lo stesso numero di licenza e nome dell'emittente diverso. Questo poi è logico, se pensate che tanto, alla fine dell'anno, in base al fatturato realizzato con tutte le diverse radio, quello stesso soggetto pagherà un unico conguaglio sulla base del
proprio unico bilancio societario.
Ricambio il saluto e l'augurio di "buone trasmissioni a tutti".
Roberto de Marinis - Staff Assoradio