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Ho capito cosa vuoi dire Morpheus ma siamo sempre lì ! La cosa principale è sempre qualcosa che noi acquistiamo da altri. Mi spiego, se in un'ora di diffusione sugli altoparlanti dell'esercizio commerciale si ascoltano 50 minuti di musica e 10 di TUA produzione, è sempre qualcosa di marginale per potere gridare allo scandalo ! E come se non bastasse, allora io attività commerciale, dovrei richiederti una somma X perchè diffondi al pubblico del mio esercizio commerciale i tuoi messaggi pubblicitari (che a volte cozzano con il mio) ! Ad esempio sono un supermercato X e diffondo la TUA pubblicità per il supermercato Y. Come vedete è impossibile dire chi deve dare cosa ! Potrei capire una radio SOLO speakerata e senza pubblicità... allora SI, avreste ragione perchè il mio servizio (e non è più radio) è diverso ma diventerebbe non più una radio in Fm ma una "pay per view". Pago per questo servizio che mi piace !perdonami Filippo, in questo caso (diritti connessi), chi dovrebbe riconoscerti un qualcosa non è chi vende il bene (musica) ma chi, seguendo il tuo esempio, lo acquista da te trasformato (il pubblico esercizio del caso) che diventa l'utilizzatore.
Come detto altre volte, sempre più esercizi commerciali hanno scelto una propria palylist musicale che mandano in random ! Ascoltare una radio, A VOLTE, può anche essere controproducente per la propria attività commerciale (leggasi sconti e/o offerte di un concorrente).Per prendere in considerazione il bar che sonorizza la propria attività attraverso la radio, è come se il segnale radio (emissione) fosse considerato come disco o analogo e come tale fosse usato dal barista.
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Fratello Morpheus perdonami ma io non vedo 2 diversi diritti, non faccio distinzione. Per me il diritto è unico e spetta a 2 entità diverse tra loro. Ecco perchè non capisco a cosa vi riferiate.attenzione però perchè il diritto connesso non si applica al diritto in quanto tale ma all'utilizzo del prodotto del diritto. Mi spiego meglio, il connesso come richiamato è il diritto al compenso per l'utilizzo non della diffusione ma del disco o analogo che serve alla diffusione o agli altri usi previsti.
Per la diffusione paghi il diritto d'autore se l'emissione si potesse considerare alla stregua del fonogramma, allora si il bar pagherebbe alla siae una quota percentuale anche in diritto connesso che andrebbe al produttore della emissione.
In pratica è come se il tuo spot fosse diritto d'autore ed il segnale sul quale viaggia lo spot il diritto connesso.
Si, sono stato io in effetti !Circa poi quel che dice Filippo, desidero ricordare che proprio lui in un altro thread ha citato una sentenza favorevole alla SCF con cui il Tribunale di Treviso (o Trento, non ricordo) aveva condannato la Benetton (se non sbaglio) a pagare i diritti connessi alla SCF perchè nei negozi della catena in questione si ascoltava musica riprodotta ad uso interno da computers.
Boh non saprei proprio che dire ! Secondo me, continuo a ripeterlo, non sò perchè dovrebbero pagarci ! :-\e quindi se il BAR taldeitali ascolta la radio, deve pagare i connessi diritti al titolare delle emissioni.
Non conosco la norma ma suppongo che faccia almeno 2 differenzazioni: La prima, che gli organismi di radiodiffusione SIANO titolari dei diritti (cioè, io mi metto d'accordo con il cantante X per trasmettere il suo concerto in esclusiva e pago per questo diritto) e seconda, che la tecnologia che utilizzo per l'emissione non sia LIBERA e di pubblico dominio (come lo è l'Fm) ma ad accesso condizionato (criptata, ecc..). In caso contrario, la cosa NON E' FATTIBILE perchè mi spieghi come fai ad autorizzare l'esercizio X che ti paga ed oscurare l'esercizio Y ? Impossibile ! Non confondiamo le idee ragazzi, noi siamo radio Fm, basta un ricevitore da 2 centesimi per beccarci IN CHIARO OVUNQUE (relativamente al bacino coperto). Quello a cui fate riferimento è tutt'altra cosa, altra roba che con noi, mi spiace dirlo, non ha nulla a che dividere !E' ovvio poi che parliamo dei soli esercizi pubblici. Tanto è vero che esiste -fra l'altro- anche una direttiva CEE (relativa a taluni diritti connessi al diritto d'autore) che prevede espressamente che gli organismi di radiodiffusione hanno il diritto esclusivo di concedere -o meno- che le proprie trasmissioni vengano utilizzate in tali esercizi per intrattenere il pubblico. Se così non fosse, d'altronde, tutti i bar italiani potrebbero liberamente ritrasmettere ad uso e consumo dei propri avventori: partite, concerti, spettacoli e quant'altro (radio e tv) senza pagare nulla per tale utilizzo. Invece, come ben sappiamo, ciò non è possibile proprio perchè l'uso in pubblico di una trasmissione radiotv è vietato.
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come te a mio parere, manca il motivo, il diritto connesso cioè. Esso è inserito già all'interno della licenza ma i beneficiari sono quelli dell'articolo 73, del regolamento e del conseguente DPCM. Le radio non sono definite come tali, questo perchè o l'emissione non è l'analogo del disco, oppure l'emissione non viene usata.Boh non saprei proprio che dire ! Secondo me, continuo a ripeterlo, non sò perchè dovrebbero pagarci !
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Il Diritto connesso relativo alle emissioni di un operatore c'è ed è riconosciuto dalla legge. E' -come già detto- l'art. 79 della Legge sul Diritto d'autore. C'è poco da dire, basta leggere.
JF - Staff Assoradio
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