IMPORTANTISSIMO!!! SIAE, DJ, SYNDACATION.... CONTROLLI.......

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20 Jui 2006 22:50 #17903 par raimro

Certo, tutto è opinabile. Se poi si vuole opinare a tutti i costi, è opinabile anche che ci sia da opinare qualcosa.... ;)
JF - Staff Assoradio

Lungi da me fare il bastian contrario,  che non è nel mio stile anche se amo comunque discutere le cose fino in fondo, credo che anche Morpheus sia molto documentato e che nessuno di noi abbia la verità in tasca, visto che mi sembra che nessuno abbia sposato in pieno né  la vostra tesi, né la sua, e che solo Angelo sappia a questo punto - grazie agli uni e all'altro -  che se vuole fornire programmi a più radio deve avere una licenza SIAE. Il resto è - appunto - opinabile.

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20 Jui 2006 22:57 #17904 par
A chiusura di questa bella e certo costruttiva discussione, vi segnalo quanto segue:

"Il diritto di diffusione, infatti, è il diritto che si esplica se si fa uso dei mezzi di comunicazione a distanza e comprende l’utilizzo di strumenti come "il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi…". La formula di chiusura "mezzi analoghi" ci consente di ritenere che Internet possa essere ricompreso nelle prescrizioni relative al diritto in questione. Per diffusione, è necessario precisare che si intende il far ascoltare la musica da un sito a chi è connesso allo stesso: altra cosa è consentire il prelievo di musica dal proprio sito. Questo diritto sembra poter essere ricondotto nella generica previsione di diritto di utilizzazione ex art. 12 comma 2 oppure ad un combinato fra il diritto di diffusione e quello di riproduzione (ex art.13). Difatti quest’ultimo consiste proprio nell’avere diritto alla moltiplicazione in copie dell’opera e dunque nella sua fissazione su supporto materiale, che in questo caso sarebbe – nella maggior parte dei casi – l’hard disk dell’utente.

Pertanto si può affermare che, se viene costruito un sito e mediante questo viene reso possibile ‘scaricare’ della musica senza che gli autori abbiano concesso le necessarie autorizzazioni, si può incorrere nelle sanzioni civili e penali che prevede la legge, rispettivamente negli artt. 156 e ss. e 171 e ss. LDA. Dunque colui che vede danneggiati i propri diritti può – mediante decreto del giudice - interdirne la violazione e dunque nel caso in questione può ottenere la rimozione dei file da scaricare. Inoltre colui che ha compiuto tale azione può andare incontro ad una condanna in sede penale con il pagamento di una multa da lire 100.000 a lire 4.000.000.

Se inoltre le suddette condotte vengono tenute per fini di lucro si può cadere nei rigori dell’art.171-ter, che, secondo la nuova formulazione punisce, nel punto b) colui che, per il predetto fine, abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
A questo proposito va ricordata l’introduzione in via sperimentale da parte della SIAE di una licenza multimediale. Coloro che la sottoscrivono hanno diritto a ‘riprodurre’ nella banca dati del provider utilizzato, le opere del repertorio musicale tutelato dalla SIAE; hanno diritto a ‘diffondere’ tali opere presso il pubblico di utenti Internet; hanno infine il diritto di ‘utilizzare’ le opere musicali – ai sensi dell’art.12 – cioè di concedere le opere mediante prelievo agli utenti che intendono scaricarle.

Perché la licenza sia concessa e perché le attività anzidette siano praticabili va corrisposta una somma di denaro forfetaria (secondo varie modalità) per il caricamento dei file e per la diffusione, e inoltre dei pagamenti per ciascun brano in caso di offerta al pubblico dei file; con differenziazioni di prezzo se la diffusione ed il prelievo avviene a titolo gratuito od oneroso.
Restano salvi i diritti morali spettanti agli autori dei brani che vengono tutelati in forza dell’impegno da parte del contraente ad indicare negli spazi visivi del suo sito il titolo, gli autori, gli editori e gli artisti interpreti o esecutori di ogni opera musicale utilizzata."

Da: www.interlex.it/copyright/rinaldi1.htm

Anche questo, ovviamente, benchè provenga da www.interlex.it , è opinabile.

Un saluto a tutti.

JF - Staff Assoradio

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20 Jui 2006 23:34 - 20 Jui 2006 23:38 #17905 par raimro

A chiusura di questa bella e certo costruttiva discussione, vi segnalo quanto segue:

"Il diritto di diffusione, infatti, è il diritto che si esplica se si fa uso dei mezzi di comunicazione a distanza e comprende l’utilizzo di strumenti come "il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi…". La formula di chiusura "mezzi analoghi" ci consente di ritenere che Internet possa essere ricompreso nelle prescrizioni relative al diritto in questione. Per diffusione, è necessario precisare che si intende il far ascoltare la musica da un sito a chi è connesso allo stesso: altra cosa è consentire il prelievo di musica dal proprio sito. Questo diritto sembra poter essere ricondotto nella generica previsione di diritto di utilizzazione ex art. 12 comma 2 oppure ad un combinato fra il diritto di diffusione e quello di riproduzione (ex art.13). Difatti quest’ultimo consiste proprio nell’avere diritto alla moltiplicazione in copie dell’opera e dunque nella sua fissazione su supporto materiale, che in questo caso sarebbe – nella maggior parte dei casi – l’hard disk dell’utente.

Pertanto si può affermare che, se viene costruito un sito e mediante questo viene reso possibile ‘scaricare’ della musica senza che gli autori abbiano concesso le necessarie autorizzazioni, si può incorrere nelle sanzioni civili e penali che prevede la legge, rispettivamente negli artt. 156 e ss. e 171 e ss. LDA. Dunque colui che vede danneggiati i propri diritti può – mediante decreto del giudice - interdirne la violazione e dunque nel caso in questione può ottenere la rimozione dei file da scaricare. Inoltre colui che ha compiuto tale azione può andare incontro ad una condanna in sede penale con il pagamento di una multa da lire 100.000 a lire 4.000.000.

Se inoltre le suddette condotte vengono tenute per fini di lucro si può cadere nei rigori dell’art.171-ter, che, secondo la nuova formulazione punisce, nel punto b) colui che, per il predetto fine, abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
A questo proposito va ricordata l’introduzione in via sperimentale da parte della SIAE di una licenza multimediale. Coloro che la sottoscrivono hanno diritto a ‘riprodurre’ nella banca dati del provider utilizzato, le opere del repertorio musicale tutelato dalla SIAE; hanno diritto a ‘diffondere’ tali opere presso il pubblico di utenti Internet; hanno infine il diritto di ‘utilizzare’ le opere musicali – ai sensi dell’art.12 – cioè di concedere le opere mediante prelievo agli utenti che intendono scaricarle.

Perché la licenza sia concessa e perché le attività anzidette siano praticabili va corrisposta una somma di denaro forfetaria (secondo varie modalità) per il caricamento dei file e per la diffusione, e inoltre dei pagamenti per ciascun brano in caso di offerta al pubblico dei file; con differenziazioni di prezzo se la diffusione ed il prelievo avviene a titolo gratuito od oneroso.
Restano salvi i diritti morali spettanti agli autori dei brani che vengono tutelati in forza dell’impegno da parte del contraente ad indicare negli spazi visivi del suo sito il titolo, gli autori, gli editori e gli artisti interpreti o esecutori di ogni opera musicale utilizzata."

Da: www.interlex.it/copyright/rinaldi1.htm

Anche questo, ovviamente, benchè provenga da www.interlex.it , è opinabile.

Un saluto a tutti.

JF - Staff Assoradio


Mi fa molto piacere che tu consideri bella e costruttiva questa discussione, così come mi fa piacere che tu la ritenga conclusa e comunque opinabile quanto tu posti, come del resto lo è tutto quanto noi postiamo perché questo è un luogo di confronto. Sono particolarmente contento del fatto che tutti noi abbiamo un atteggiamento costruttivo, per l'appunto, e che questo forum continui ad essere, così come è sempre stato, un sereno luogo di confronto per le proprie idee, dove nessuno ritiene di avere in mano la verità assoluta. Solo su una cosa, permettimi, non sono d'accordo con te: sul fatto che la discussione sia conclusa. Perché questo lo decide il forum, e non il singolo forumista.  A meno che tu non sia moderatrice...;)
Dernière édition: 20 Jui 2006 23:38 par .

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21 Jui 2006 08:43 #17907 par Morpheus

E' appunto quel che dicevo io: "Il dj trae il proprio guadagno dallo stipendio della discoteca". ...


Da ultimo faccio presente che in Italia, con l'ordinamento attuale, non ti tipo anglosassone, 10 o 100 o 1000 sentenze non fanno giurisprudenza. Cosa ben diversa è una pronuncia di Cassazione, ma qui non mi pare sia il caso.
Roberto - Staff Assoradio


Allora ti chiedo scusa ma avevo frainteso. Si il guadagno è lo stipendio che non ha nulla a che fare con il diritto d'autore (nonstante qualcuno in gdf sostenga il contrario).

Si lo sappiamo, Quella di MIlano però è una massima di giurisprudenza che qulacosa in più è.

Se serve, ho conoscenza di molte sentenze anche fresche. Certo che in SIAE non ci fanno delle gran belle figure però, a leggere quella del consiglio di stato la n° 4440, tanto per fare un altro esempio senza volere aprire nessun altro fronte di discussione.
Sembrano solo un po' confusi su cosa debbono fare.

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21 Jui 2006 19:48 #17919 par
Se vai sul forum dei programmi hanno pubblicato la risposta che la SIAE ha dato a me.
Cordialmente
Roberto - Staff Assoradio

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22 Jui 2006 08:48 #17925 par Morpheus
beh, perdonami Roberto ma la risposta della SIAE, oltrechè avere valore zero, non vuol dire quasi nulla. Una lettura della norma, niente di più. Non mimeraviglia, dalla SIAE e dalla PA in genere, riposte così sono un  classico.

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25 Jui 2006 17:02 - 25 Jui 2006 17:15 #17977 par
Réponse de sur le sujet Re: EXTRACOMUNITARI

Ma vale la pena ?


per gli studi di registrazione no, perchè se tutti facessero programmi gratis, chiuderebbero.....

non sono poi tanti 250 euro :D

un paio di sponsor, kiaramente nn da mettere nel programma, xke altimenti diventano 500....

sapete xke compro cd originali?
solo e ripeto SOLO per il rispetto di quelle persone che crdono mnella musica e che passano la loro giornata a creare qualcosa ke può suscitare in noi emozioni...

poi gli studi di registrazione che registrano a pagamento, si adeguino alla situazione e si mettano a fare qualcosa per cui vale la pena davvero pagare qualcosa, a livello di qualità.. con o senza musica...........


poi non capisco il perchè di tutto questo TUO accanimento... PERCHE'?
Dernière édition: 25 Jui 2006 17:15 par .

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25 Jui 2006 17:29 #17978 par
Accanimento ? Noi citiamo solo le norme... Poi, chi le vuole seguire, bene e chi no, affari suoi !

JF - Staff Assoradio

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26 Jui 2006 09:31 #17994 par Morpheus
lasciami dire però, assoradio, che quando uno non commette nulla di male e gli si continua a ripetere la "norma" senza ragionamenti, sa un po' di accanimento...

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26 Jui 2006 14:44 #18002 par
Non credo mica che sia questo il caso ! E' una questione psicologica. Cioè mi spiego. Molto dipende dal "riflesso" che ciò che scrivi trova in chi legge. Ad esempio, se io parlo dei ladri, e tu ieri hai preso una mela da una campagna senza chiedere il permesso a nessuno, forse ribatterai "ma se uno ha fame e si trova a portata di mano una mela, perchè non la dovrebbe mangiare ?". Cioè, mi ri-spiego: anche chi non è un ladro, ma si sente in qualche modo in colpa per aver fatto una "marachella", si sentirà di dover difendere la sua "posizione". Ergo, si sente "offeso" dalle parole mie, solo perchè ho parlato dei ladri. Ma l'ho fatto in generale. Mica ce l'avevo con tizio o con caio, nello specifico ! C'è un proverbio, che dice "escusatio non petita, accusatio manifesta" (o qualcosa del genere). Questo per dire che nelle ns intenzioni non c'è mai accanimento. Diverso è se qualcuno (non tu) si sente colpito da quel che diciamo. I motivi per cui si sente colpito, quel qualcuno, li saprà ben lui. Troppo comodo prendersela con chi dice "attenti, questa cosa non si può fare".
JF - Staff Assoradio

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26 Jui 2006 14:55 - 26 Jui 2006 14:58 #18003 par Morpheus
mi trovo in assoluto disaccordo, visto il caso cui ci troviamo a discutere e mi spiego anch'io..
Tra i dj in genere (e certo dimostriamo in questi casi, di  non brillare particolarmente per acume itellettivo) si sono sedimentate nel corso del tempo alcune convinzioni ben pilotate per far passare come "illegali" comportamenti che invece non lo sono affatto.
Si crea il paradosso contrario, io dj parlando con chi è nel settore ho come l'impresione di essere considerato sempre un ladro. Mi fermo pazientemente a cercare di spiegare che quei comportamenti sono del tutto legittimi.

Quando parli di un dj che "fissa" su supporto una sua prestazione professionale, NON parli  di un ladro ne di uno che furbescamente vuole aggirare chissà quale ostacolo del diritto d'autore ma parli di un onesto professionista che svolge il suo lavoro. Fine. Se tu, per ipotesi, chiedi a lui di mettersi in regola con diritto d'autore, a sbagliare sei tu
Dernière édition: 26 Jui 2006 14:58 par .

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28 Jui 2006 16:11 #18022 par
Ripeto che si sta parlando di cosa la norma dice che si può fare e di cosa no. Le Leggi. Il Legislatore. Eccetera. Se tu DJ fai la tua prestazione professionale, che consiste nel preparare un programma mixato, per una emittente, ed entrambi rispettate quelle Leggi, non stiamo parlando di te e della tua radio. Diverso è se tu credi che fare un mixato e poi darlo a pagamento a molte emittenti, sia la stessa cosa. Comunque, io nelle affermazioni che faccio, cito sempre le norme a cui mi riferisco. Forse, se lo facessi anche tu, si capirebbe meglio il tuo pensiero, che credo parta da una convinzione di correttezza nell'operare. Spero di essere stato chiaro.
Roberto - Staff Assoradio

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