12 dicembre 2012
SENTENZA SACROSANTA
Una sentenza del Tribunale di Pordenone conferma il nostro consiglio ai titolari di impresa televisiva o radiofonica di rivolgersi al magistrato tutte le volte che ritengono di essere ingiustamente attaccati.
Il caso verteva sulla direzione responsabile di una web-tv - ma per logica estensione anche di una radio o televisione - in rapporto al diritto costituzionale di comunicare sancito dall'articolo 21 della Costituzione.
Il Tribunale ha assolto con la formula "il fatto non sussiste" il titolare di una web-tv accusato dall'Ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia di esercitare abusivamente la professione giornalistica.
La sentenza che farà giurisprudenza, rimuove un grosso equivoco: mentre l'articolo 21 assicura al cittadino il diritto di esprimersi, in pratica poi il medesimo si trova impedito da una norma che gli impedisce di essere responsabile delle cose che afferma se non è iscritto all'Albo dei giornalisti.
A tutt'oggi radio e televisioni locali e buone ultime arrivate radio e tv web, hanno dovuto affidare la direzione responsabile giornalistica della loro testata ad un giornalista subendo spesso forme di ricatto e richieste economiche esagerate di chi magari nella pratica non era effettivamente prestatore d'opera.
La sentenza semmai trova un limite nella motivazione del pubblico ministero Viviana Del Tedesco quando afferma che il lavoro dell'accusato di esercizio abusivo della professione non è paragonabile a quello di un giornalista perché non prevede "rielaborazione critica dei contenuti" ma si tratta soltanto di una finestra aperta in Rete a beneficio dei cittadini. Apriamo quindi queste finestre anche per le radio e le televisioni: ognuno deve essere ritenuto responsabile delle proprie azioni senza bisogno del giornalista-tutore.
fonte
www.conna.it/