;D Non potrai convincemi, sono troppo sicuro di ciò che dico.
La Cassazione ha ribadito ciò che evidente ma io sto parlando dei soggetti obbligati all'apposizione del bollino e le radio NON sono soggetti obbligati se il bollino è riferito ad un loro acquisto.
L'art. 181bis ci dice:
Art. 181-bis
1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci p immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro......
definendo così i soggetti obbligati all'apposizione. La radio che non pone i propri acquisti in commercio o li cede in uso a qualunque titolo, non è soggetto chiamato all'apposizione del bollino o della dichiarazione sostitutiva anche quando quei cd se li compra in America dove circolano legittimaente in quanto originali o autorizzati e da dove possono girare legittimamente in tutto il mondo.
Non ho ben capito cosa intendi che la licenza tipo DJ sopperisce alla copia privata ma la copia non non viene sopperita da nulla perché in quanto eccezione non ha bisogno di nessuna autorizzazione.
Il DJ che fa copie dei propri dischi per il suo lavoro, lo fa nel pieno rispetto della norma, quelle copie che fa sono le cosidette "copie private" che tra le tante, sono esantete dall'apposizione del bollino proprio perché non vengono poste in circolazione ne cedute, esattamente come le copie tecniche della radio. Non hanno bisogno ne di autorizzazione ne di essere bollinate.
Tieni anche presente che la copia privata si fa grazie al possesso dell'originale (che non vuol dire che lo devi conservare per la vita) o attraverso l'accesso all'opera il quale accesso è cosa del tutto astratta e inbollinabile.
Il mio discorso è perciò, incentrato sul "soggetto obbligato" e non sulla mancanza o meno del bollino in un supporto evidentemente originale.
Certo anch'io quando dico che le liberatorie vanno nella giusta direzione mi riferisco alle pretese degli innominabili
Questo è il passaggio della sentenza della Cassazione Amministrativa, mi pare chiaro che fin tanto esista l'art. 180 e seguenti, gli innominabili hanno da prentendere dalla siae e non dagli utenti. Se vuoi poi ti faccio l'esempio dei locali i quali se fosse vero che quei due diritti possono andare separatamente, sarebbero tutti locali abusivi in quanto mancanti di un requisito essenzile per la loro licenza commerciale.
Dacci un occhio, se hai tempo:
"... 9. Le doglianze in tal modo prospettate sia dalla SIAE che dal Ministero per i beni e le attività culturali sono infondate e devono, di conseguenza essere rigettate. Deve, di conseguenza essere confermata la pronuncia di primo grado, con le precisazioni di seguito esposte.
In proposito, il Collegio non ritiene necessario ripercorrere – come hanno fatto le Amministrazioni appellanti - le nozioni di diritto di autore e di diritti connessi, e le loro vicende legislative, apparendo sia le une che le altre sufficientemente chiare e definite.
Acquista, invece, rilievo decisivo, ai fini della soluzione della questione, il riferimento al d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 419 sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, il cui art. 7 detta una specifica disposizione sulla società italiana autori ed editori.
L’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 419 del 1999, nell’indicare, al comma 1, le funzioni proprie della SIAE, richiama non solo l’esercizio delle “attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio di diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la riproduzione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate” (art. 7, comma 1, lett. a), ma anche la necessità di assicurare “la migliore tutela dei diritti di cui alla lett. a) nell’ambito della società dell’informazione” (art. 7, comma 1, lett. c).
Il successivo comma 3 precisa, poi, che l’ente esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e che lo stesso “può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in ragione di convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati” (art. 7, comma 3); il comma 4 demanda l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente allo statuto, che “assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell’ente”, (art. 7, comma 4); l’art. 7, comma 6 dispone che “la SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi”; l’art. 7, comma 7, precisa, infine, che “la gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi si uniforma ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all’approvazione del Ministro vigilante”.
Tale essendo il quadro normativo nel quale si inserisce la fattispecie in esame, appare evidente che, contrariamente a quanto sostanzialmente, affermano sia la SIAE che il Ministero, quelle relative ai diritti connessi non sono funzioni secondarie e in qualche modo aggiuntive, ma funzioni istituzionali della SIAE.
A tale esito pare necessario pervenire non soltanto in relazione all’ampiezza della formula di cui all’art. 7, comma 1, lett. c, ma anche e soprattutto in considerazione dal disposto dell’art. 7, comma 6.
La norma, infatti, contrapponendo la “gestione relativa alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi” alla “gestione relativa agli ulteriori servizi” evidenzia con chiarezza che la prima è la gestione delle attività istituzionali della SIAE e che essa è comprensiva della gestione della tutela dei diritti connessi. La stessa norma, richiamando unitariamente la tutela dei diritti di autore e dei diritti connessi e prevedendo per essi una gestione unitaria, di cui va assicurata la separazione contabile rispetto alla gestione degli “ulteriori servizi”, (art. 7, comma 6), evidenzia con chiarezza che le funzioni relative ai diritti connessi non rientrano tra quelle che vengono dall’ente aggiuntivamente svolte, anche in regime di convenzione, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d. lgs. n. 419 del 1999....
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