oggi mi è arrivata la solita mail di scf per la richiesta di soldi ovviamente ( testo che vi allego al post) però questa volta c'è una cosa diversa e volevo un parere da voi per sapere quanto è giusto il mio ragionamento:
in precedenza e come è ovvio che sia, dato che scf non ha i dati dell'intestatorio della licenza, la mail era intestata alla radio stessa ovvero al nulla legalmente parlando, oggi invece la mail l'ho ricevuta su indirizzo che non è associato alla radio e per altro era direttamente intestata a me...
ho cercato di capire come mai e dopo aver visionato l'indirizzo che avevo comunicato a siae, totalmente diverso, mi si è accesa la lampadina e sono andato a controllare il who is del dominio del sito della radio e tac il tutto combaciava...
questi signori sono andati a risalire ai miei dati personali in questo modo.. secondo voi è legale? dovrei contestare o come al solito faccio finta di niente? considerate che ora avendo controllato il whoo is hanno tutti i miei dati!
mi affido soprattutto a te morpheus dato che per molte questioni la pensiamo allo stesso modo!
TESTO DELLA MAIL
Alla gentile attenzione del signor Tripaldi
Egregi Signori,
abbiamo riscontrato che la vostra web radio “radio byte network” mette a disposizione del pubblico musica appartenente al Repertorio discografico tutelato da SCF- Consorzio Fonografici senza aver sottoscritto contratto di Licenza con quest’ultima.
Per una migliore chiarezza, Vi ricordiamo che Siae gestisce e tutela i diritti degli autori delle composizioni musicali, sia che esse siano eseguite dal vivo sia che esse siano state riprodotte su supporti suono.
SCF invece gestisce e tutela i diritti degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori fonografici titolari delle registrazioni discografiche. La registrazione discografica non va mai confusa con la composizione musicale anche se entrambe sono protette dalla medesima legge sul diritto d’autore.
Vi ricordiamo che, al fine di operare nel rispetto delle norme vigenti nel campo del Diritto d’Autore, è necessario regolarizzare la vostra posizione sottoscrivendo un contratto di Licenza con SCF- Consorzio Fonografici.
Al fine di una miglior comprensione degli obblighi di legge ai quali sono chiamati a rispondere tutti gli Editori Televisivi e Radiofonici che, all’interno del proprio palinsesto, fanno uso di “Registrazioni Musicali” , vi sottoponiamo la seguente nota:
Cosa sono i diritti connessi discografici? Quali attività riguardano (duplicazione, diffusione...)?
I diritti connessi discografici sono poco conosciuti e spesso sono oggetto di fraintendimento o confusione con il diritto d'autore. Esiste invece una differenza fondamentale tra la composizione musicale, più comunemente chiamata "canzone", e la registrazione, cioè l'incisione della composizione musicale su un supporto materiale.
Si tratta di due beni diversi tutelati dalla Legge sul Diritto d'Autore (LDA n. 633/1941 e successive integrazioni) con due diritti diversi. Il diritto d'autore tutela l'opera musicale, ed il relativo compenso viene corrisposto all’autore della composizione (musica e/o testo) e all’editore del brano. I diritti connessi al diritto d'autore riguardano, invece, le registrazioni, ed i relativi compensi vengono corrisposti al produttore fonografico della registrazione, e all'artista che ha prestato la propria interpretazione all'incisione.
La LDA, agli artt. 73 e 73bis, riconosce ai produttori discografici e agli artisti interpreti ed esecutori un compenso per la pubblica diffusione di musica registrata, anche senza scopo di lucro. L’art. 72 stessa legge attribuisce, inoltre, ai soli produttori discografici il diritto esclusivo di autorizzare la duplicazione e la messa a disposizione del pubblico, anche via internet, delle registrazioni musicali, anche quando tali attività vengano effettuate con la sola finalità della loro successiva comunicazione al pubblico (Radio, TV, Streaming, etc.).
I diritti discografici sono volti quindi a tutelare il lavoro svolto dal produttore discografico, che impegna risorse economiche per incidere e vendere il prodotto musicale, e dall'artista interprete esecutore per l’apporto creativo alla registrazione.
Chi vuole trasmettere musica registrata (canzoni o videoclip) via Radio e TV analogiche, satellite, digitale terrestre, telefonia mobile, Internet, etc., deve quindi acquisire dai produttori discografici l’autorizzazione alla riproduzione, e deve versare a costoro e agli artisti interpreti esecutori un compenso per la diffusione.
Per facilitare l'adempimento degli obblighi di legge, le case discografiche hanno costituito SCF - Consorzio Fonografici, che provvede alla raccolta dei compensi anche presso le imprese che gestiscono emittenti radio-tv ed alla loro successiva distribuzione ai produttori discografici ed agli artisti interpreti ed esecutori (tramite l’IMAIE – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, o ad altro istituto o ente nazionale o internazionale cui competa la gestione dei relativi compensi).
SCF è un Consorzio tra imprese, al quale aderiscono oltre 300 produttori discografici, che complessivamente rappresentano più del 96% della produzione discografica nazionale ed internazionale pubblicata in Italia.
In una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sezione III penale, Sentenza 8 giugno 2007 – 13 luglio 2007 n. 27074), è stata definitivamente delineata la distinzione tra “Diritti D’autore” e “Diritti Discografici Connessi”. La sentenza ha sancito quanto segue: “Le attività di intermediazione dei diritti connessi sono in regime di libera concorrenza ed i titolari dei relativi diritti possono decidere di agire o individualmente o collettivamente, per il tramite di enti collecting, come la SCF, ovvero hanno facoltà di demandare la tutela di quei diritti alla SIAE che agirà in tal caso in base ad apposite convenzioni con altre società o soggetti costituiti per amministrare questi diritti (SCF, AFI, IMAIE, etc.).”
In particolare, viene circoscritto l’ambito del monopolio e dell’esclusiva di SIAE, limitati al solo “Diritto D’autore”, senza alcuna ingerenza nell’ambito dei “Diritti Discografici Connessi”.
La stessa sentenza riconosce la legittimazione attiva di SCF nella gestione dei Diritti Discografici.
Infine, viene affermata l’illiceità penale della condotta di chi abusivamente riproduce e utilizza le registrazioni senza il consenso di SCF.
Per vostra utilità, Vi segnaliamo che il testo integrale della suddetta sentenza è disponibile sul sito
www.scfitalia.it
Alla luce di quanto premesso, Vi preghiamo di voler prendere contatto con il nostro Ufficio Gestione Diritti TV e Radio al seguente numero di telefono:
02 46547545 o di inviare una e-mail al seguenti indirizzo:
marcello.auciello@scfitalia.it
e ciò entro 15 giorni dal ricevimento della presente.
Vi significhiamo, inoltre che, decorso inutilmente tale termine, la pratica relativa alla Vostra posizione verrà consegnata, per prosecuzione di competenza, al nostro Ufficio Legale.
Certi di poter contare sulla Vostra attenzione e in attesa di un cortese cenno di riscontro, con l’occasione Vi porgiamo i migliori saluti.
Marcello Auciello
Ricerca e Sviluppo Multimedia
SCF Consorzio Fonografici
Via Leone XIII, 14 - 20145 - Milano
Tel. +39 02 465475.45 Fax +39 02 465475.00
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