Ma sostanzialmente sono d'accordo con te Voglia, diciamo che se facessimo l'ipotesi di una associazione di webcaster, andremmo a differire sugli obbiettivi.
Ecco il punto: OBBIETTIVI. Per te sono (sintesi):........
La riscossioni dei diritti connessi (che poi è il diritto connesso dell'art. 73 e 73-bis quello che fino al 2000 abbiamo pagato perché compreso nei proventi riscossi dalla SIAE) non può avvenire direttamente all'utente.
Concordo come già espresso
E' l'amministrazione dei diritti che è, per legge, in mano ai produttori i quali la ripartiscono verso la Nuova Imaie.
Dalla notte dei tempi, sono stati siglati degli accordi.
Col decreto liberalizzazioni, si "spezza" questo percorso ma nulla cambia (al momento) nel procedimento che porta l'utente a pagare dei "proventi" solo verso la SIAE.
Per il diritto d'autore nulla, tutto resta uguale, purtroppo.
E' l'art. 180 che stabilisce ciò, non certo altri. Per cui il fatto che SCF rappresenti il 96% dei aventi diritto connesso per poco a che vedere con il presunto "potere" di autorizzare la diffusione (cito solo questo) o comunicazione al pubblico perché quello è un diritto dell'autore che può gestire SOLO la SIAE.
Ma ciò che moltiplica la sofferenza dei webcaster è il diritto connesso, ora in mano alla Scf, ma con il decreto Monti sulle liberalizzazioni, altri soggetti potranno esercire tale diritto, portando coloro che diffondono al pubblico (webcaster/broadcaster etc.) a sottoscrivere "N" licenze, stiamo rasentando la follia.
L'uso della registrazione è, appunto, connesso al diritto principale e non essere oggetto di un'altra ulteriore licenza visto che l'articolo che lo regola è solo il diritto ad un compenso compreso nei proiventi pagati per l'utilizzo del diritto principale.
Stai dando ragione alle mie "quattro righe" precedenti.
Posto qui un breve estratto di una sentenza, giusto per chiarire.
www.altalex.com/index.php?idnot=7005
Diffusione di opere: compenso SIAE ricomprende diritto d’autore e diritti connessi
Tribunale di Salerno, sez.riesame, ordinanza 16.02.2004 n° 7
Conosco bene questa sentenza, ma essendoci libera concorrenza per la gestione dei diritti connessi, nel 2007 l'SCF si avvale di questa della Cassazione (N.b.:il presisdente è..
it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Vitalone)
www.scfitalia.it/pdf/sentenza_massima.pdf
ILLECITA LA CONDOTTA DEL SOGGETTO CHE ABBIA TRASCURATO DI
REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE RELATIVAMENTE AI DIRITTI
SPETTANTI AI PRODUTTORI FONOGRAFICI
Corte di Cassazione, Sezione III penale, Sentenza 8 giugno 2007 – 13 luglio 2007 n. 27074
(Presidente Vitalone; Relatore Sensini; Pm Passacantando)
LA MASSIMA
? Diritto d’autore - Diritti connessi – Principio “di non interferenza” – Protezione
autonoma e distinta.
Occorre distinguere tra i diritti riconosciuti in capo all’autore delle opere, ovvero il
diritto d’autore, ed altri diritti di cui sono titolari soggetti diversi, tra i quali rientrano i
produttori fonografici, ovvero i diritti connessi. Tra i due diritti è stabilito il principio
“di non interferenza”, secondo cui su un’opera possono insistere più diritti distinti, ad
esempio - con riferimento all’opera musicale - il diritto dell’autore, quello
dell’esecutore e quello del produttore del supporto meccanico e fonografico che
l’opera stessa riproduce. Sussiste, conseguentemente, autonomia e distinta tutela
legislativa nei loro confronti.
? Assolvimento da parte di emittente radiofonica dei soli oneri derivanti dal diritto
d’autore - Mancata regolarizzazione della propria posizione relativamente ai
diritti spettanti ai produttori fonografici - Esclusività S.I.A.E. anche nell’attività
di intermediazione per l’esercizio dei diritti connessi - Insussistenza - Illiceità
della condotta del soggetto che abbia trascurato di regolarizzare la propria
posizione relativamente ai diritti spettanti ai produttori fonografici.
Le attività di intermediazione dei diritti connessi sono in regime di libera concorrenza
ed i titolari dei relativi diritti possono decidere di agire o individualmente o
collettivamente, per il tramite di enti collecting (come la SCF) ovvero hanno facoltà di
demandare la tutela di quei diritti alla SIAE che agirà in tal caso in base ad apposite
convenzioni con altre società o soggetti costituiti per amministrare questi diritti (SCF,
AFI, IMAIE, etc.).
Infatti, la SIAE non agisce in regime di monopolio per la gestione e la riscossione dei
diritti connessi (salva l’ipotesi di cui all’art. 180 bis L.D.A.) e, versando, i diritti
(d’autore) alla SIAE non vengono contestualmente assolti anche i pagamenti relativi ai
compensi spettanti ai produttori discografici ed agli artisti interpreti ed esecutori per la
diffusione radiotelevisiva delle loro registrazioni.
L’attività di intermediazione esclusiva svolta dalla SIAE investe esclusivamente
l’esercizio dei diritti spettanti agli autori e – per quanto riguarda i diritti connessi –
l’unico caso di affidamento esclusivo in capo alla S.I.A.E. si rinviene nella previsione
dell’art. 180 bis L.D.A., secondo cui i titolari di diritti d’autore ed i detentori di diritti 2
connessi esercitano il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo
esclusivamente attraverso la S.I.A.E.
Conseguentemente, la condotta del soggetto che abbia trascurato di regolarizzare la
propria posizione relativamente ai diritti spettanti ai produttori fonografici integra il
reato di cui all’art. 171 ter LDA ed è punibile penalmente.
? Diritto del produttore fonografico di riproduzione del fonogramma - Necessità di
specifica autorizzazione per la diffusione via radio dei fonogrammi - Fine di lucro
- Fattispecie.
Tra i diritti vantati dal produttore fonografico rientra quello sulla riproduzione del
fonogramma. Laddove un’emittente radiofonica riproduca brani musicali in assenza di
regolamentazione dei rapporti con i soggetti titolari dei diritti connessi si viene a
configurare la condotta abusiva, presupposto dell’attività penalmente rilevante, ai
sensi dell’art. 171 ter lett. a) L.D.A.
Ad integrare il fine di lucro, è sufficiente quell’utilità economica che deriva
all’emittente radiofonica dall’attività pubblicitaria svolta, sia che la musica riprodotta
accompagni direttamente gli spot, sia che costituisca solo un intermezzo tra una
pubblicità e l’altra, non richiedendosi la prova di un fine di vantaggi economicamente
rilevanti.
Voglia di....