Un articolo che forse aiuta a capire come il bollino non abbia tutta quella importanza che alcuni vogliono farci credere:
Sul “bollino Siae” una sentenza che sollecita nuovi indirizzi normativi per il settore audiovisivi
Nella conferenza stampa svoltasi il 14 giugno u.s., presso la Sala Esposizioni del Palazzo della Confesercenti Nazionale, Norina Vieri, presidente nazionale della Fismed (negozianti di dischi) e Enrico Landini, presidente
Anvi (videoteche), hanno spiegato i motivi che hanno indotto i magistrati ad esaminare con la giusta
attenzione i procedimenti di sequestro degli audiovisivi originali ai commercianti.
1) l’effettiva mancanza del contrassegno SIAE non assume immediata rilevanza sul piano penale, in quanto tale rilevanza sussiste solo allorquando la carenza del bollino riveli inequivocabilmente la contraffazione del prodotto
e l’evasione degli obblighi previsti dalla legge sul diritto d’autore;
2) la decisione di merito fa sorgere espressamente il sospetto di legittimità costituzionale della norma penale (articolo 171 legge n. 633/1941 e successive modificazioni) sotto il duplice profilo della ragionevolezza e del principio di offensività;
3) nel caso di specie, il fatto di detenere per la vendita supporti privi di contrassegno SIAE costituirebbe reato all’unica condizione che tale carenza sia direttamente riconducibile alla natura contraffatta dei prodotti;
4) ad una verifica effettuata direttamente in aula, i prodotti sequestrati sono apparsi originali ed integri nelle rispettive confezioni avvolte nel cellophane, ancorché sprovvisti di bollino SIAE, fermo restando che la
vidimazione in esame risulta apposta generalmente sul predetto cellophane. Il che spiega la ragione per
cui molti supporti audiovisivi, una volta aperti per l’ascolto, restano invariabilmente privi del contrassegno.
5) alla luce di tale considerazione, il giudice ha assolto l’imputato non tanto perché il fatto non costituisca
reato (mancanza di prova del dolo specifico), quanto per assenza di prova certa in ordine alla sussistenza del fatto tipico. Gli avvocati Franco Sciarretta, dell’Ufficio Legale della Confesercenti e Giampiero Bianchi,
Consulente Legale della Confesercenti di Firenze, sono stati concordi nel ritenere che la legge in materia
di diritto d’autore deve essere nuovamente aggiornata e sottoposta ad ulteriori modifiche ed integrazioni, marcando una netta distinzione fra chi possiede prodotti falsi e chi invece, detiene prodotti privi di
contrassegno ma originali, prevedendo, conseguentemente, un regime sanzionatorio differenziato e depenalizzato.Hanno ricordato che l’indirizzo giurisprudenziale prevalente nella Corte di Cassazione induce a sostenere che la riscontrata mancanza del contrassegno, di spettanza della Società Italiana degli Autori ed Editori, non è necessariamente riconducibile ad un atteggiamento doloso dell’esercente in relazione ai reati previsti dall’articolo 171 legge n. 633/1941 e successive modificazioni. A questo proposito hanno segnalato,
tra le sentenze emblematiche in materia di diritto d’autore e riproduzioni illecite, con particolare riferimento alla carenza di bollino SIAE, quella della Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 47164 del 23/12/2005.
In particolare l’avv. Bianchi, ha richiamato l'ordinanza del 14 dicembre 2004 con cui il Tribunale di Cesena ha formulato - a norma dell'art. 234 del Trattato CE (già art. 177) - una questione pregiudiziale in merito all'interpretazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE del 19 novembre 1992, concernente il diritto di
noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale,
nonché sull'art. 3 del Trattato CE con riferimento al divieto imposto agli Stati membri di imporre “dazi doganali”
e restrizioni qualificative all'entrata e all'uscita delle merci” e “tutte le altre misure di effetto equivalente”,
nonché sugli arti. 23- 27 del Trattato. La questione pregiudiziale - ha aggiunto il legale - riguarda anche l'interpretazione della direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, così come modificata dalla direttiva
del Consiglio 88/182/CEE del 22 marzo 1988. Il Tribunale di Cesena ha ritenuto necessaria tale interpretazione, per verificare se la previsione dell'art. 171 ter, comma I, lett. c) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (l.d.a.), introdotto in virtù dell'adozione della predetta direttiva del Consiglio 19 novembre 1992 921100/CEE sia compatibile con la ratio della stessa direttiva 92/100/CEE, nonché con il Trattato della Comunità europea
(Libera circolazione delle merci in ambito UE).
Al termine della Conferenza, Mauro Bussoni, Vice Direttore Generale della Confesercenti, ha confermato che la Confederazione invierà una nota di merito al capo del Governo, al Parlamento, ai ministri interessati ed alla Siae, sollecitando l’urgente adozione delle modifiche della legge che disciplina il diritto d’autore, correggendo le
anomalie messe in luce con le recenti sentenze. Ha aggiunto, inoltre, nel caso venga confermato il Comitato
per la Tutela della Proprietà intellettuale insediato dal precedente governo a Palazzo Chigi, sarà formalmente avanzata la richiesta di allargare la presenza dei componenti anche ai commercianti ed ai consumatori.
Roma, 14 giugno 2006
Confesercenti
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